Italian court dismisses tax appeal due to voluntary settlement under simplified procedure with expense offset.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the litigation extinguished after the taxpayer voluntarily joined the simplified settlement procedure and formally renounced the appeal. Although the tax authority did not accept the renunciation, the court applied a specific judicial precedent requiring the offset of procedural costs to encourage such settlements. Consequently, the cassation appeal was dismissed without a substantive ruling on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016; Artt. 390 e 391 c.p.c.: In simplified tax settlements, if the taxpayer renounces the appeal, procedural costs must be offset regardless of the authority's acceptance to avoid deterring participation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29345/2015 R.G. proposto da: GEMA TRADE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BANCO DI S.SPIRITO 42, presso lo studio legale GNOSIS FORENSE SRL , e rappresentata e difesa dall’avv. MICHELE DI FIORE; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2111/2015 depositata il19/05/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA.
RILEVATO CHE L’Agenzia delle entrate ha emesso avviso di accertamento per IVA relativa al 2008 nei confronti della GEMA TRADE srl che ha impugnato vittoriosamente l’atto davanti alla CTP di Milano, la cui decisione è stata gravata dall’Ufficio e riformata dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per la sua cassazione la società che si è affidata a cinque motivi. Non resiste con controricorso l’Agenzia. CONSIDERATO CHE Nelle more la società ha aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016 e ha presentato rinunzia al ricorso notificato alla controparte in data 3.10.2019, depositando la relativa documentazione.
Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., può dichiararsi l’estinzione del giudizio. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui «in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese» (Cass. n. 10198 del 2018 ;
Cass. n. 28311 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio;