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Ordinanza — n. 666/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by tax payer's use of simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 666/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Nordelettrica Impianti SRL against a tax authority decision. The taxpayer voluntarily invoked the simplified settlement procedure under D.L. 50/2017 to terminate the ongoing VAT dispute without a formal denial from the authorities. Consequently, the court declared the litigation extinguished and waived the need for further procedural steps or cost compensation.

Regesto Legislator

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Art. 11 D.L. 50/2017; Art. 390 c.p.c.: The simplified settlement procedure allows the taxpayer to extinguish the tax dispute unilaterally, thereby terminating the litigation and precluding further appeals or cost allocation.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute termination litigation extinguishment VAT recovery dispute Cassation appeal dismissal sottrazione dell'iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto aliquota IVA ridotta

Disposizioni normative citate

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Art. 11 D.L. 50/2017
CONSIDERATO CHE: Nelle more del giudizio di legittimità, con istanza 3.11.2023 la società ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della procedura agevolativa di cui all’art. 11 del D.L.
Art. 390 c.p.c.
Deve farsi applicazione della disciplina dell’attuale art. 390 cod.
Art. 35 comma 6 legge n. 149/2022
art. 35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n.
Art. 197/2022
Art. 391 c.p.c.
Pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., può dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Art. 11 comma 10 d.l. n. 50/2017
CONSIDERATO CHE: Nelle more del giudizio di legittimità, con istanza 3.11.2023 la società ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della procedura agevolativa di cui all’art. 11 del D.L.
art. 390 cod. proc. civ
Deve farsi applicazione della disciplina dell’attuale art. 390 cod. proc. civ.
art. 35 comma 6 legge n. 149/2022
art. 35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n.
art. 391 c.p
Pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., può dichiararsi l’estinzione del giudizio.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7169/2017 R.G. proposto da: NORDELETTRICA IMPIANTI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BORGOGNONA 47, presso lo studio dell’avvocato BRANCADORO GIANLUCA (BRNGLC56P08F839I), e rappresentatae difesa dagli avvocati CONTARINI MARCO (CNTMRC69C03D829F), VINCENZI ANTONIO (VNCNTN52E14E289K); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n. 2270/2016 depositata il19/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE L’appello della Nordelettrica Impianti srl avverso la sentenza della CTP di Ravenna che ha respinto i suoi ricorsi contro gli avvisi di accertamento recanti recupero IVA per gli anni 2009 e 2010 è stato rigettato dalla CTR dell’Emilia Romagna con la sentenza in epigrafe. La contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su quattro motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. .

CONSIDERATO CHE: Nelle more del giudizio di legittimità, con istanza 3.11.2023 la società ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della procedura agevolativa di cui all’art. 11 del D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017, al fine di estinguere il contenzioso tributario in atto con l’Agenzia delle entrate avente ad oggetto il presente giudizio, precisando che l’Agenzia delle entrate non aveva formalizzato alcun diniego alla definizione della lite. Con la stessa istanza i difensori, la cui procura alle liti comprendeva anche il potere di rinunciare, hanno quindi dichiarato la rinunzia al ricorso con compensazione delle spese legali, ivi comprese quelle dei precedenti gradi di giudizio, per il venir meno dell’interesse della parte contribuente a coltivare tale procedimento.

Deve farsi applicazione della disciplina dell’attuale art. 390 cod. proc. civ. (v. art. 35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n. 197/2022), secondo cui non è richiesta notificazione alla controparte né visto del suo difensore. Pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., può dichiararsi l’estinzione del giudizio. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, anche considerato che con la definizione della lite ex d.l. n. 50/2017 le spese restano a carico della parte che le ha anticipate (v. art. 11 comma 10 d.l. cit.).

P.Q.M.

dichiara l’est