Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under CPC Art. 380-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, Caterina Foti, had not acted to advance the case against the Customs Agency by the deadline set in October 2023. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, terminating the litigation and ordering the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal for judgment constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28782/2022 R.G. proposto da : FOTI CATERINA, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato CHIARANTANO BRUNO (CHRBRN77R21L719W) rappresentato e difeso dagli avvocati RIJLI SALVATORE (RJLSVT62C25H224Y), ALBANESE ANNA MARIA (LBNNMR69T60H224L) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE DOGANE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
REGGIO CALABRIA n.1346/2022depositata il 26/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 27 ottobre 2023 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in R