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Ordinanza — n. 660/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax appeal judgment for apparent lack of reasoning violating civil procedure nullity rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 660/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Regional Tax Commission's decision regarding a tax appeal by the Revenue Agency against a company. The lower court rejected the appeal based on unchallenged documentation and alleged price inflation, but failed to specify which documents or facts supported its conclusion. The Court found the reasoning generic and unintelligible, constituting a nullity under civil procedure law, and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 52 of D.Lgs. 31/12/1992 n. 546: A judgment is null if its reasoning is merely apparent and fails to make the basis of the decision perceptible to the parties.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning nullity of judgment tax appeal cassation Revenue Agency remand for new trial spese giustificate dall'uso commerciale fini dell'IVA deduzione fiscale delle spese d'acquisizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure
546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 52 of D.Lgs. 31/12/1992 n. 546
Con il primo motivo di ricorso AE deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs.
art. 654 cod. proc. civ
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 654 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la rilevanza del processo penale nel processo tributario.
art. 116 c.p
art. 2697 cod. civ
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016
Cass. n. 13977 del 23/05/2019
Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5423/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro SUPERJEANS SNC DEI FRATELLI BE RT INO MASSIMILIANO C. , BERTINO MASSIMILIANO, BERTINO ALESSANDRO e BERTINO SILVIA, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati INGARAO MASSIMO (NGRMSM58M14F943A), CAMPIONE ROSARIO (CMPRSR59D16F892T) -controricorrenti- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG.

DELLA SICILIA - SEZ.DIST.CATANIAn. 765/ 17/ 15 depositata i l 27/02/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 765/17/15 del 27/02/2015la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 559/01/09della Commissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da Superjeans s.n.c. dei F ratelli Bertino Massimiliano, Alessandro e Silvia (oggi Superjeans s.n.c. dei Fratelli Bertino Massimiliano C., di seguito solo Superjeans), nonché dai soci Massimiliano Bertino, Alessandro Bertino e Silvia Bertino nei confronti di un avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004. 1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo veniva contestato a società e soci il fittizio acquisto di macchinari, con conseguente indeducibilità della relativa quota di ammortamento e indetraibilità della relativa IVA. 1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che:

a) il ricorso era ai limiti dell’inammissibilità per difetto di specifici motivi di impugnazione;

b) la sentenza impugnata si fondava sulla documentazione prodotta e non contestata dall’Ufficio, documentazione che prevaleva «sulle presunzioni, sui sospetti o sulle dichiarazioni di terzi»;c) la sentenza penale ben poteva essere considerata dal giudice tributario;

d) i verbalizzanti avevano «acclarato che l’operazione commerciale era oggettivamente esistente ma che vi era stata una presunta maggiorazione del prezzo di acquisto»;

e) tale maggiorazione, tuttavia, non poteva essere presa in considerazione, non rivestendo i requisiti voluti dalla legge; f) «l’Ufficio avrebbe dovuto riconoscere il costo portato dalla fattura emessa dalla ditta Faccioli invece di disconoscere, senza alcuna prova e per l’interol’operazione di acquisto».

2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

3. Superjeans resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR illegittimamente dichiarato che l’appello proposto dall’Ufficio era ai limiti dell’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi. 1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. 1.2. È vero che la CTR si è a lungo soffermata sulla questione dell’inammissibilità dell’appello di AE, ma il predetto appello è stato poi deciso nel merito e non già dichiarato inammissibile (la Commissione ha semplicemente affermato che l’appello è ai limiti dell’inammissibilità e non già che lo stesso sia inammissibile). 1.3. Ne consegue che la ricorrente non ha alcun interesse alla declaratoria di nullità della sentenza in parte qua, non rientrando l’inammissibilità dell’appello nella ratio decidendi.

2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 654 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la rilevanza del processo penale nel processo tributario. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Com’è noto nel giudizio tributario non può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione (Cass. n. 27814 del 04/12/2020); pertanto, il giudice tributario, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un apprezzamento del contenuto della decisione resa in sede penale, ponendola a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al giudizio (Cass. n. 28174 del 24/11/2017; si vedano, altresì Cass. n. 10578 del 22/05/2015). 2.2.1.

In buona sostanza, la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l'accertamento degli uffici finanziari rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva (Cass. n. 2938 del 13/02/2015; si veda anche Cass. n. 4924 del 27/02/2013). 2.2.2. Peraltro, anche la sentenza penale non irrevocabile può assumere valenza indiziaria nel processo tributario, potendo il giudice liberamente valutare, unitamente ad altri elementi, le risultanze del processo penale. 2.3.

Così precisate le affermazioni un po’ confuse della sentenza impugnata, deve ancora una volta evidenziarsi il difetto di interesse della ricorrente, atteso che la CTR non ha fatto alcun riferimento ad una sentenza e, tanto meno, adun giudicato penale, avendo deciso la causa indipendentemente dalle risultanze di altri procedimenti.

3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR reso motivazione apparente, riferendosi a fatture non oggetto di discussione (quelle della società Faccioli) e non spiegando le ragioni per le quali ha rigettato il ricorso dell’Ufficio. 3.1. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), per avere la CTR erroneamente escluso la fondatezza delle contestazioni di AE, concernenti l’indeducibilità dei costi in violazione del principio di certezza ed inerenza. 3.2.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo la CTR preso in considerazione numerosi argomenti addotti dall’Ufficio che, se esaminati, avrebbero condotto ad una diversa decisione.

4. Il primo motivo è fondatoe assorbente degli altri due. 4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 4.2.Nel caso di specie la CTR ha affermato che:

i) la sentenza della CTP si fonda sulla documentazione prodotta e non contestata dall’Ufficio, documentazione che prevaleva «sulle presunzioni, sui sospetti o sulle dichiarazioni di terzi»; ii ) i verbalizzanti hanno «acclarato che l’operazione commerciale era oggettivamente esistente ma che vi era stata una presunta maggiorazione del prezzo di acquisto»; iii)tale maggiorazione, tuttavia, non può essere presa in considerazione, non rivestendo i requisiti voluti dalla legge; iv) «l’Ufficio avrebbe dovuto riconoscere il costo portato dalla fattura emessa dalla ditta Faccioli invece di disconoscere, senza alcuna prova e per l’intero l’operazione di acquisto». 4.3.Orbene, le affermazioni della CTR sono del tutto generiche e, peraltro, riguardanti fatture non oggetto di contestazione da parte di AE, che ha contestato l’inesistenza (soggettiva) delle operazioni intercorse con Promac Italia s.r.l., essendo la merce direttamente transitata da Faccioli a Superjeans. 4.3.1.

Del resto, non si comprende quale sia la documentazione prodotta e non contestata, quali siano le erronee presunzioni su cui l’Amministrazione finanziaria poggia il suo convincimento, quali siano i requisiti previsti dalla legge per cui possa essere presunta la maggiorazione del prezzo e perché l’Ufficio avrebbe dovuto riconoscere il costo recato dalle fatture emesse da Faccioli. 4.4. In buona sostanza, dalle motivazioni fornite dal giudice di appello non è enucleabile la ratio decidendi, sicché la motivazione deve ritenersi apparente, con conseguente nullità della sentenza.

5. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due motivi, assorbiti i restanti. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo motivo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto