Decreto — n. 643/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15921/2023 R.G. proposto da : GALA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. ORIANI, 85, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO VALERIO (DGRVLR58M22H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERROTTA DAVIDE (PRRDVD77B22H501R) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI MODENA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 643/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GALA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. ORIANI, 85, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO VALERIO (DGRVLR58M22H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERROTTA DAVIDE (PRRDVD77B22H501R) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI MODENA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15921/2023 R.G. proposto da : GALA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. ORIANI, 85, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO VALERIO (DGRVLR58M22H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERROTTA DAVIDE (PRRDVD77B22H501R) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI MODENA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
BOLOGNA n.86/2023 depositata il 12/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 28 ottobre 2023 senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 3