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Decreto — n. 633/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 633/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal and incidental counter-appeal extinguished because neither party requested a decision within the statutory 40-day period. The primary appellant, Saetta Alessandra, and the incidental appellant, the Revenue Agency, both failed to act after the proposal for case definition was communicated. Consequently, the court ruled that the appeals were deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the proceedings and mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal of appeal case definition proposal extinction of cassation forty-day period mutual compensation of costs ripetibili recupero dei costi giudizio sul merito della causa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
BOLOGNA n.409/2023 depositata il 20/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato, come anche il ricorso incidentale e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
BOLOGNA n.409/2023 depositata il 20/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato, come anche il ricorso incidentale e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14890/2023 R.G. proposto da : SAETTA ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BOVELACCI CAMILLA (BVLCLL67A66D458S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELLINI LUCA (BLLLCU63A07H199U) -ricorrenteprincipale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DI RAVENNA, AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE DI RAVENNA, SAETTA ALESSANDRA -intimati- sul controricorso incidentale proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE RAVENNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro SAETTA ALESSANDRA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n.409/2023 depositata il 20/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta in data 31 ottobre 2023 senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentale abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato, come anche il ricorso incidentale e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che sono soggette a compensazione integrale, essendovi soccombenza reciproca del ricorrente principale e del ricorrente incidentale;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così dec