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Ordinanza — n. 628/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing regional court ruling on travel expense reimbursement taxation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 628/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional court decision that ordered the reimbursement of tax withheld on travel expenses. The regional court had incorrectly applied tax rules by treating all analytical reimbursements as non-taxable, ignoring the distinction between analytical and lump-sum methods. The court ruled that lump-sum reimbursements exceeding statutory limits do form taxable income, thereby quashing the lower court's judgment and remanding the case for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 51, comma 5, T.U.I.R.; d.P.R. 917/1986: While analytical reimbursements for travel expenses are not taxable income, lump-sum allowances exceeding the statutory maximum limit do contribute to the formation of taxable employment income.

Parole chiave

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travel expense reimbursement lump sum allowance taxable income formation analytical reimbursement IRPEF withholding Cassation quashing tax burden shifting ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 51, comma 5, T.U.I.R.
Per il rimborso delle spese di trasferta l'art. 51, comma 5, t.u.i.r. distingue due diverse modalità̀:
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
51,d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l’Ufficio censura la pronuncia di seconde per aver confermato il diritto del contribuente al rimborso delle ritenute subite sull’indennità di trasferta, ritenendo la stessa non concorrente alla determinazione della base imponibile Irpef.
Art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il motivo di ricorso incidentale, con cui il contribuente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con l’art.
Art. 91 c.p.c.
546, in combinato disposto con l’art. 91 c.p.c., per avere il giudice di seconde cure compensato le spese di lite, è assorbito.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art.
art. 91 c.p
546, in combinato disposto con l’art. 91 c.p.c., per avere il giudice di seconde cure compensato le spese di lite, è assorbito.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8489 del 2020
concorre alla formazione del reddito di lavoro» (Cass. n. 8489 del 2020; conf.
Cass. n. 6816 del 2023
Cass. n. 6816 del 2023), così Cass., n.
Cass. n. 25683 del 2023
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13344/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Stellario Libro, con l’avv. Giuseppe Trischitta, presso cui è elettivamente domiciliato in Messina in Corso Cavour, n. 106; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia n. 420/16/2020 pronunciata il 15 gennaio 20 20 e depositata il 24 gennaio 2020, notificatail 21.03.2020.

Oggetto: Diniego rimb. IRPEF 2004-2005-2006 16– 1 3344 - 2020 – 14/12/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 dicembre 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Ilcontribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Messina – in relazione all’istanza di rimborso presentata in data 03.05.2007 e relativa alle ritenute Irpef operate dall’Enel sulle spese di viaggio sostenute , quale datore di lavoro e sostituto d’imposta, in relazione agli anni 2004, 2005, 2006.

In particolare, il contribuente evidenziava che, a far data dal 01.04.2004, egli prestava la sua attività lavorativa in Catania, così sopportando quotidianamente le spese del viaggio; spese sì rimborsate, ma sulle quali il datore di lavoro aveva successivamente operato le ritenute Irpef. La CTP di Messinaaccoglieva le ragioni del contribuente, statuendo che le somme richieste, ai sensi dell'articolo 51,comma quinto, T.u.i.r. , dovessero essere ripetute dall'Amministrazione. Sul gravame dell’Ufficio, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure.

Insorge l’Ufficioaffidandosi ad un unico mezzo di ricorso. Ilcontribuente si è costituito con controricorso , spiegando altresì un motivo di ricorso incidentale. CONSIDERATO 1. Con l’unico motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 51,d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l’Ufficio censura la pronuncia di seconde per aver confermato il diritto del contribuente al rimborso delle ritenute subite sull’indennità di trasferta, ritenendo la stessa non concorrente alla determinazione della base imponibile Irpef.

2. Il motivo è fondatonei termini che seguono. Per il rimborso delle spese di trasferta l'art. 51, comma 5, t.u.i.r. distingue due diverse modalità̀:

a) il rimborso analitico (o pì di lista) in cui il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute per il vitto, l'alloggio ed il viaggio, adeguatamente documentate;

b) il 16– 1 3344 - 2020 – 14/12/2023 MMF rimborso forfettario, in forza del quale al dipendente viene data una provvista di denaro forfettaria con la quale sostiene le spese di vitto e alloggio; ̀ inoltre prevista anche una possibilit à̀ di rimborso «misto», ossia in parte analitico ed in parte forfettario. Nel caso di rimborso analitico non si determina alcun riflesso di tassazione in capo al dipendente, poiché́ il riconoscimento di detti costi avviene sulla base della documentazione fornita dallo stesso dipendente e non può̀ mai essere superiorealla spesa effettivamente sostenuta; invece, nell'ipotesi in cui si utilizzi il metodo forfettario, il citato art. 51, comma 5, t.u.i.r. prevede un limite massimo oltre il quale l'importo forfettario riconosciuto al dipendente concorre alla formazione delreddito di lavoro dipendente.

Al riguardo, questa Corte ha chiarito che «In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, può̀ essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfettario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro» (Cass. n. 8489 del 2020; conf.

Cass. n. 6816 del 2023), così Cass., n. 25683 del 2023.

3. Nel caso di specie la C.t.r. ha reso una motivazione contraddittoria ed erronea laddove ha affermato che “la giurisprudenza di merito e di legittimità, con riferimento ai rimborsi di spesa analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica e di trasporto, ha chiarito che non formano comunque reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione”, avendo assimilato il trattamento dei distinti metodi di rimborso delle indennità di trasferta. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, in diversa 16– 1 3344 - 2020 – 14/12/2023 MMF composizione, affinché verifichi se nel caso di specie ricorrano i presupposti per l’applicazione della tassazione ridotta ai sensi del citato art. 51, comma 5, t.u.i.r., regolando anche le spese del presente giudizio.

4. Il motivo di ricorso incidentale, con cui il contribuente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con l’art. 91 c.p.c., per avere il giudice di seconde cure compensato le spese di lite, è assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale , cassa la sentenza impugnatain ragione del motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda