Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 622/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal claiming tax authority violated evidentiary burden rules regarding black cash revenue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 622/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible for violating the law. The agency argued the regional tribunal improperly shifted the burden of proof regarding a €1.6 million loan used to cover black cash revenue. The court ruled the complaint merely contested the factual reasoning and evidence evaluation rather than citing a specific legal violation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 600/1973; The appeal is inadmissible when the ground of complaint consists solely of a disagreement with the lower court's reasoning or assessment of evidence without alleging a specific violation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal inadmissibility burden of proof allocation presumptive reasoning standards black cash revenue evidence evaluation review assistenza amministrativa fiscale internazionale contenzioso tributario fini dell'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 600/1973
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 283/2020R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pec ; contro Forever Living Products Italy Srl, rappresentata e difes a dall’Avv. Roberto Della Valle (PEC: ), con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma piazza G. Mazzini n. 8, giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7642/9/18, depositata il 7 novembre 201 8 , notificata il 14 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 novembre 2023 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. Oggetto: Accertamento Lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RILEVATO CHE L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato l’avviso notificato alla società Forever Living Products Italy Srlper Iva, Ires e Irap per gli anni 2010- 2012, con cui erano stati recuperati a tassazione gli interessi passivi su un finanziamento del socio unico sull’assunto che l’operazione coprisse ricavi “in nero”.

La società resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, 2727, 2729 e 2697 c.c. Lamenta l’Ufficio che la CTR ha violato i criteri di formazione del ragionamento presuntivo e di ripartizione dell’onere della prova posto che, nella specie, era stata contestata l’antieconomicità dell’operazione di finanziamento per un valore di € 1.600.000,00, tra l’altro materialmente erogata da un soggetto terzo (ossia la consociata Forever Living Products Scandinavia AB, anziché il socio Rex Gene Maugham), da ritenersi ingiustificata avendo la società già di suo una consistente liquidità e una posizione finanziaria ampiamente solida.

Evidenzia, inoltre, che “le argomentazioni [della CTR] non appaiono sufficienti per confutare la pluralità degli elementi posti a base del recupero” e che “i giudici glissando ogni valutazione circostanziata sulla prova hanno, nei fatti, sollevato il contribuente da qualsiasi onere della prova” “non avendo verificato la sussistenza e l’adeguatezza della prova presuntiva fornita dall’Ufficio e di quella contraria di cui era onerato il contribuente”.

2. Il motivo –e, dunque, il ricorso – è inammissibile. 2.1. La doglianza, pur dedotta come violazione di legge, si risolve in una contestazione della motivazione impugnata e, ancor più, della stessa valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito. 2.2. Va infatti escluso, in primo luogo, che la CTR abbia fatto mal governo dei principi in tema di ragionamento probatorio. Come emerge dall’ampia e articolata motivazione, infatti, la CTR ha espressamente considerato tutte le circostanze introdotte dall’Ufficio e dalla contribuente, valutandole prima singolarmente, e apprezzandone l’inferenza e la consistenza, e poi globalmente, ritenendo, come giudizio di sintesi, che il contratto si sottraesse ad una valutazione di fittizietà e l’operazione ad una contestazione di antieconomicità sia in relazione consistenza della documentazione (tra l’altro esistente già al momento dell’accertamento), sia per leragioni che avevano indotto la societàa concludere il finanziamento. 2.3.

Dall’articolazione del motivo su evidenziata, del resto, emerge chiaramente che si contesta“la sufficienza” delle argomentazioni della CTR, “la valutazione circostanziata” della prova, “la verifica” da parte della CTR della sussistenza e adeguatezza delle prove fornite dalle parti, tutte indicazioni univocamente riferite al merito del giudizio e alla motivazione resa e non ad una violazione di legge.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore della controricorrente che liquida in complessive € 13.800,00, oltre 200,00per esborsi, Iva, spese generali ed accessori di