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Ordinanza — n. 596/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax court for failure to apply presumptions regarding extra-accounting documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 596/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's claim that the Regional Tax Court's decision lacked apparent reasoning, finding the court's logic sufficient despite legal errors. However, the Court held that the taxpayer's argument regarding the failure to apply specific presumptions based on extra-accounting documents was valid. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the Regional Tax Court for a new trial with a different composition.

Regesto Legislator

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Art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 2709 e ss. cod. civ.: When extra-accounting documents possess the characteristics of gravity, precision, and concordance, they constitute a valid presumption placing the burden of proof on the taxpayer to provide contrary evidence.

Parole chiave

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extra-accounting documents tax presumptions burden of proof inductive audit tax liability assessment reddito non dichiarato inchiesta per sottrazione d'imposta computo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 115 e 116 c.p.c.
Art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
"contabilità in nero", rappresentano un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, dovendosi ricomprendere tra le scritture contabili disciplinate dagli artt.
Art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 2697, 2727 e 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25610 del 01/12/2006
Cass. n. 24051 del 16/11/2011
Cass. n. 24051 del 16/11/2011; Cass.
Cass. n. 21138 del 24/08/2018
24051 del 16/11/2011; Cass. n. 21138 del 24/08/2018).
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Testo completo

seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 22624/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro Cannizzo Antonino –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez. staccata di Caltanissetta n. 682/21/15, depositata il 23 febbraio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 novembre 2023 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di Canizzo Antonino per Iva e Imposte dirette per l’anno 2004 per ricavi non dichiarati per l’omessa registrazione e Oggetto:

Accertamento dichiarazione di imponibile per la vendita di frutta e verdura e per la cessione di mobili usati. Il contribuente è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente: la CTR, infatti, ha riconosciuto la legittimità dell’accertamento induttivo e la rilevanza indiziaria della documentazione extracontabile rinvenuta (una agenda), affermando che incombeva sulla parte l’onere della prova contraria, statuendo, peraltro, attesa la ritenuta eccessività del ricarico del 100%, l’annullamento integrale dell’avviso impugnato, mentre avrebbe dovuto, in ipotesi, limitarsia rideterminare il quantum della pretesa. 1.1.

Il motivo è infondato. La CTR ha fondato la sua decisione su un duplice assunto: la documentazione extracontabile (l’agenda rinvenuta presso i locali del contribuente), pur avendo valore indiziario idoneo a giustificare l’avvio dell’accertamento induttivo analitico, non ha anchevalore presuntivo; la percentuale di ricarico era eccessiva. Da tutto ciò ha derivato l’infondatezza della pretesa. In evidenza, dunque, si tratta di motivazione che, pur errata in diritto, consente di comprendere l’iter e il ragionamento seguito, da cui l’insussistenza della lamentata apparenza motivazionale.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 2697, 2727 e 2729 c.c. non aver ritenuto integrare una presunzione grave, precisa e concordante ai fini della ripresa la presenza di documentazione extracontabile e aver ritenuto privo di rilievo la dichiarazione resa dal contribuente in sede di accertamento in ordine all’entità del ricarico, indicata dallo stesso nella misura del 100%.2.1. Il motivo è fondato. 2.2. La CTR, in primo luogo, nel devalutare la documentazione extracontabile (l’agenda rinvenuta presso i locali del contribuente), cui è stata riconosciuta una valenza indiziaria «seppur non presuntiva», non ha applicato correttamente i principi in materia di presunzioni e sull'onere probatorioin materia di accertamento analitico induttivo.

Va rilevato, infatti, che gli appunti personali e le informazioni provenienti dall'imprenditore, dai quali si possa evincere una sorta di cd. "contabilità in nero", rappresentano un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, dovendosi ricomprendere tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, ed incombendo, a quel punto, al contribuente l'onere di fornire la prova contraria. (Cass. n. 25610 del 0 1 / 12 / 2006;

Cass. n. 24051 del 16/11/2011; Cass. n. 21138 del 24/08/2018). Occorre osservare, in secondo luogo, quanto alla percentuale di ricarico, che tale indicazione derivava sia dalla citata agenda, sia dalla dichiarazione resa dal contribuente in occasione dell’accertamento, quest’ultima del tutto trascurata dal giudice d’appello e parimenti significativa sul piano del ragionamento presuntivo. 2.3. Da tutto ciò, dunque,avrebbe dovuto derivare che incombeva sul contribuente fornire la prova contraria, e non che l’Amministrazione non avesse assolto all’onere su essa incombente.

3. Il terzo motivo, con cui è denunciata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., resta conseguentemente assorbito.

3. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo,la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione per l’ulteriore esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione per