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Ordinanza — n. 580/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal dismissal due to failure to verify postal mailing date against six-month deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 580/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a regional tax commission's decision dismissing a taxpayer's appeal. The lower court had declared the appeal inadmissible because it was filed over six months after the first-instance judgment, relying on a June 2013 notification date. The Court ruled that for postal filings, the critical date is the mailing date, not the delivery date, and the lower court erred by failing to verify the June 18 mailing occurred within the statutory limit. Consequently, the appeal was granted, the lower decision was annulled, and the case was remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 5; Art. 20, comma 2, d.lgs. 546/1992; Art. 325, 149, 360 c.p.c.: In tax proceedings involving postal service filings, the filing date is deemed the mailing date, and failure to verify this date against the statutory deadline renders an appeal inadmissible only if the mailing itself was untimely.

Parole chiave

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tax appeal admissibility postal mailing date six month deadline notification timing remand for retrial notifica tardiva dei difetti tempestività dell'invio postale notificazione valida

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Art. 149 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 16, comma 2, d.lgs. 546/1992
(art. 16, comma 2, d.lgs.
Art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992
(art. 16, comma 2, d.lgs.
Art. 16, comma 5, d.lgs. 546/1992
(art. 16, comma 2, d.lgs.
Art. 20, comma 1, d.lgs. 546/1992
Art. 20, comma 2, d.lgs. 546/1992
art. 137 cod. proc. civ
Come questa Corte ha precisato, nel processo tributario le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9173/2011
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.21734/2017 R.G. proposto da : Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. Giusepp ina Rizza , presso cui elettivamente domicilia in Siracusa alla via Unione Sovietica n.4, avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it –ricorrente – contro Agenzia delle entrate,direzione provinciale di Siracusa, in persona del direttore pro tempore e FD Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentantepro tempore -intimate- tributi avverso la sentenza n. 434/16/17 d ella Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, deposita ta il 7 febbraio 2017e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023dal consigliere Andreina Giudicepietro . RILEVATO CHE:

1. Riscossione Sicilia S.p.A. ricorre con un unico motivo contro gli intimati indicati in epigrafe avverso la sentenza n.434/16/17 d ella Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, depositata il 7 febbraio 2017 e non notificata, che ha dichiarato inammissibile l’appello della ricorrente avverso la sentenza n.508/02/12 della C.t.p. di Siracusa del 19 dicembre 2012, in quanto proposto oltre la scadenza del termine di sei mesi ai sensi della legge n.69/2009. 2.La C.t.r. rilevava che l’appello risultava notificato, a mezzo posta, al contribuente per compiuta giacenza in data 28 giugno 2013 ed all’Agenzia delle entrate in data 21 giugno 2013, oltre i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 19 dicembre 2012.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del13 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . CONSIDERATO CHE: 1.1. Con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 149 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. , perché la C.t.r. ha implicitamente ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione della tempestività della notifica del ricorso in appello, il momento della consegna dell’atto al servizio postale, avvenuta in data 18 giugno 2013, entro il termine di legge di sei mesi, applicabile nella specie. 1.2.

Il motivo è fondato e va accolto. Ed invero, al fine di verificare la tempestività del ricorso (in primo grado o in appello) rileva la data di spedizione. Come questa Corte ha precisato, nel processo tributario le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 cod. proc. civ. e ss. (art. 16, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546). Tuttavia esse possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico (senza busta) raccomandato con avviso di ricevimento (art. 16, comma 3, d.lgs. cit.).

La disciplina della fase introduttiva prevede che il ricorso ̀ proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16 (art. 20, comma 1). Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale, si considera fatta nella data di spedizione (art. 16, comma 5, d.lgs. cit.) e, quando la spedizione del ricorso ̀ fatta a mezzo posta, il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione (art. 20, comma 2, d.lgs. cit.; vedi, ex multis, Cass. n. 9173 / 2011 ) . Pertanto, in conformità con il principio della scissione degli effetti della notifica, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, il notificante non incorre in decadenza se ha inoltrato l’atto per la notifica nei termini di legge, mentre la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario solo con la ricezionedell’atto.

La C.t.r., nel caso in esame, ha dichiarato inammissibile l’appello senza verificare sel’atto era stato consegnato per la notifica in tempo utile (in data 18 giugno 2013), entro il termine di legge di sei mesi, applicabile nella specie. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudi