Cassation court quashes tax court ruling on transparency income, finding prior company tax judgment was not yet final.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision regarding a partner's transparency income for 2007. The Regional Court had dismissed the tax authority's appeal, relying on a prior company tax judgment that the authority argued was res judicata. The Court found this reasoning flawed because that prior judgment was still subject to cassation review and had not become final. Consequently, the Court held that the Regional Court erred in assuming the company tax dispute was resolved, ordering a remand for a new examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 295 c.p.c.: A judgment in a transparency tax proceeding based on a prior company tax judgment is invalid if that prior judgment remains subject to cassation review and has not attained the force of res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.5707/2019 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – E Vigorito Oreste -intimato- avverso la sentenza n.6400/18della Commissione tributaria regionale della Campania, depositatail 3 luglio 2018 e non notificata . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023dal consigliere Andreina Giudicepietro . RILEVATO CHE 1. L’Agenzia delle entrate ricorre con duemotivi avverso Vigorito Oreste, cheè rimasto intimat o , contro la sentenza indicata in epigrafe, tributi r.g. n.5707/2019 Cons. est. Andreina Giudicepietro che ha rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo alreddito imputato per trasparenza al contribuente in qualità di socionella misura del 51% della società Valerosy di Vigorito Valentina e Vigorito Rosanna s.a.s. per l'anno di imposta 2007.
2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. rigettava l’appello dell’amministrazione finanziaria, osservando che, per l'accertamento nei confronti della società VALEROSY, si era svolto un autonomo giudizio di impugnazione, che si era concluso in primo grado con l'annullamento dell’atto impositivo ed in secondo grado con la conferma della decisione dei primi giudici; pertanto, venuto meno l’avviso di accertamento nei confronti della società, cadeva anche l’accertamento del redito imputato al socio per trasparenza.
3. I l ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197. CONSIDERATO CHE 1.1.Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.324, 337 cod. proc. civ., 124 disp. att. cod. proc. civ., 2909 e 2697 cod. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la C.t.r. ha fondato la propria decisione solo sull’erronea convinzione del passaggio in giudicato della sentenza della C.t.r. del Lazio nel procedimento avente ad oggetto l’avviso emesso nei confronti della società. 1.2.Con il secondo motivo (indicato con il numero 3 nel ricorso) , la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.1,14 e 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, nonchè degli artt. 101, 102, 276cod. proc. civ., 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione r.g. n.5707/2019 Cons. est.
Andreina Giudicepietro all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.,con conseguente nullità dell’intero giudizio per la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario. 2.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che questa Corte, con ordinanza n. 37233/2022, ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione n. 5833/38/2016 della Commissione Tributaria regionale del Lazio, che aveva dichiarato l’inammissibilità dell'appello dell’Ufficio, nella controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TK7020105388/2012, con cui era stato rideterminato, per trasparenza, il reddito di partecipazione conseguito da Valerosy di Vigorito Valentina e Vigorito Rosanna s.a.s. , quale socia di F.I.P. s.a.s. (nei confronti della quale era stato emesso l'avviso di accertamento n. TFK020502362/2012, anno di imposta 2007).
A tale giudizio, che si è concluso con la predetta ordinanza, hanno partecipato la società Valerosy di Vigorito Valentina e Vigorito Rosanna s.a.s. e tutti i soci dell’epoca, cioè Romeo Agatina Rosaria, Vigorito Rosanna, Vigorito Valentina e Vigorito Oreste. 2.2.Il primo motivo è fondato e va accolto, rigettato il secondo. Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo al reddito imputato per trasparenza al contribuente in qualità di socio nella misura del 51% della società Valerosy di Vigorito Valentina e Vigorito Rosanna s.a.s. per l'anno di imposta 2007.
Nel presente giudizio, non vi è, dunque, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci, i quali tutti hanno partecipato al giudizio che ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento societario. Come rilevato dal P.G., tale conclusione non è in contrasto con la sentenza n. 14815 del 04/06/2008 delle Sezioni Unite, che, nel riconoscere il litisconsorzio necessario nei giudizi relativi r.g. n.5707/2019 Cons. est. Andreina Giudicepietro all’impugnazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società di persone e dei soci (ad eccezione delle cause aventi ad oggetto motivi di impugnazione non estensibili), ha richiamato la precedente giurisprudenza di legittimità (Cass.n.5366/2006) in tema di sospensione necessaria del processo.
In particolare, si è evidenziato che, in presenza del litisconsorzio necessario, la sospensione del processo promosso dai singoli soci, prevista dall'art. 295 cod.proc.civ.(compatibile con il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 39),non può trovare applicazione se non in relazione a quei soci che siano parte anche nel giudizio pregiudiziale. A ciò logicamente consegue che, nel giudizio promosso dal singolo socio per l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, non è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, nel caso in cui tutti i litisconsorti necessari abbiano partecipato al giudizio relativo all’impugnazione dell’atto impositivo emesso nei confronti della società.
Pertanto, come si è detto, nel caso di specie, che riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini Irpef di uno dei soci, per i redditi imputati ex art. 5 T.u.i.r, in misura della sua partecipazione (il 51 per cento del reddito complessivo della società), non vi è necessità di integrare il contraddittorio, avendo la società e tutti i soci partecipato al giudizio avverso l’avviso societario. Da ciò deriva l’infondatezza del secondomotivo di ricorso, mentre il primo è fondato Invero, la C.t.r. ha fondato la propria decisione sull’erronea convinzione della definitività della sentenza 5833/38/16 che, invece, come si è visto, era oggetto di ricorso in cassazione ed è stata cassata con rinvio alla C.t.r per nuovo esame. 2.2.
In conclusione, vaaccolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di r.g. n.5707/2019 Cons. est. Andreina Giudicepietro giustizia tributaria di secondo grado della Campania, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolt o e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della C