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Ordinanza — n. 532/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal, upholding administrative court ruling on procedural rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 532/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional administrative court decision that declared tax assessment notices null due to lack of procedural hearing. The authority argued the assessments violated the right to a hearing, but the court found the assessments were 'non-harmonized' and did not involve on-site inspections. Consequently, the administrative court's ruling protecting the taxpayer's procedural rights was upheld, and the case was remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 38 comma 7 DPR 600/1973; Art. 12 comma 7 Legge 212/2000: Assessments not involving on-site inspections or harmonized taxes do not require a prior procedural hearing, validating administrative court decisions declaring such notices null for lack of contradiction.

Parole chiave

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tax assessment procedural rights non-harmonized taxes administrative court cassation procedural hearing requirement on-site inspection absence assoggettamento del contribuente accoglimento parziale del contribuente crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 38 comma 7 DPR 600/1973
Pertanto, l’Ufficio rideterminava sinteticamente, ex art. 38, comma quarto ss.
Art. 12 comma 7 Legge 212/2000
civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto: nella specie violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma settimo, l.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 09/12/2015, n. 24823
Cass. 31/05/2016, n. 11283
24823 del 09/12/2015; Cass. 31/05/2016, n. 11283).
Cass. 01/06/2022, n. 17818
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29310/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro PROCOPIO DANIELA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco Gigliotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Michele de Cillis sito in Roma alla via De Grenet, n. 145. –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CALABRIA n. 2099/01/2016, depositata in data 15 luglio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. La contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Catanzaro – dell’avviso di accertamento n. TDY01T200839, relativo ad IRPEF/altro per l’anno di imposta 2006 Avv. Acc. IRPEF 2006-2007 e dell’avviso di accertamento n. TDY01T200843 relativo ad IRPEF/altro per l’anno di imposta 2007. La contribuente, per gli anni di imposta 2006 e 2007, risultava possedere beni indice di capacità contributiva non dichiarati, ossia: un motociclo, un immobile sito in Catanzaro, una residenza principale. Pertanto, l’Ufficio rideterminava sinteticamente, ex art. 38, comma quarto ss. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il reddito della stessa in € 77.672,00 per l’anno 2006 e in € 54.899,00 per l’anno 2007.

2. Avverso gli avvisi di accertamento, la contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi la C.t.p. di Catanzaro; resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.

3. La C.t.p. di Catanzaro, previa riunione, con sentenza n. 603/01/2015, depositata in data 18/02/2015, rigettava i ricorsi riuniti.

4. Contro la sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Calabria; resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.

5. Tale Commissione, con sentenza n. 2099/01/2016, depositata in data 15 luglio 2016, accoglieva il gravame dichiarando la nullità degli avvisi impugnati.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Calabria, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. La contribuente ha resistito con controricorso, spiegando altresì un motivo di ricorso incidentale. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 30 novembre 2023. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto: nella specie violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma settimo, l. 27 luglio 2000, n. 212» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha esteso l’applicabilità della norma censurata anche agli accertamenti c.d. a tavolino, cioè non svolti presso la sede del contribuente.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, così rubricato: Violazione art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma primo e terzo, d.P.R. n. 600 del 1973 la contribuentelamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. avrebbe dovuto rilevare la nullità degli avvisi di accertamento e dunque rigettare il gravame dell’ufficio sul presupposto che questi fossero stati emessi da funzionari con carica dirigenziale non selezionati su base concorsuale.

3. Il motivo di ricorso principale, ossia quello relativo alla violazione del principio generale sulla necessità del contraddittorio procedimentale, è fondato. 3.1. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi "armonizzati" di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli "non armonizzati", non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (Cass.

Sez. U, 09/12/2015, n. 24823 del 09/12/2015; Cass. 31/05/2016, n. 11283). 3.2. Il processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, di cui l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, richiede il rilascio di copia al contribuente almeno sessanta giorni prima della notifica dell'avviso di accertamento, deve intendersi riferito alla conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali svolte nei locali dell'impresa, non essendo richiesta dalla legge la notificazione al contribuente di un diverso ed ulteriore verbale di chiusura delle operazioni, quando esse siano state completate presso gli uffici dell'ente impositore (Cass.01/06/2022, n. 17818). 3.3.

Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto mal governo dei superiori principi, non risultando dedotto, né rilevato nella sentenza, che l’accertamento avesse per oggetto tributi armonizzati o che sia stato preceduto da accesso, ispezione o verifica presso locali del contribuente, per cui non emergono i presupposti dell’applicazione dell’art. 12, comma 7, della citata legge.

4. Dall’accoglimento del motivo principale discende l’assorbimento del motivo di ricorso incidentale, atteso che la C.t.r., ritenuta l’invalidità a monte dell’accertamento per difetto del previo contraddittorio, non ha affrontato la questione, logicamente successiva, della validità della firma dell’atto, questione comportante comunque anche la verifica di elementi fattuali, non esaminabiliin questa sede.

5. In conclusione, va accolto il motivo di ricorso principale ed assorbito il motivo di ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso principale e, assorbito il motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuo