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Sentenza — n. 530/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax notice due to appellate court's failure to address late counter-arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 530/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the first appeal ground regarding tardiness but allowed the second ground concerning the appellate court's failure to address late counter-arguments. The appellant argued the second-instance court improperly ignored late submissions and failed to rule on specific procedural defects. The court held that while the appellate court must decide on merits rather than declare nullity, its reasoning fell below constitutional minimums by merely stating facts without addressing the appellant's specific complaints.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; Art. 112, cod. proc. civ.: When an appellate court's decision is challenged in cassation, the second-instance court cannot limit itself to declaring nullity but must decide on the merits; however, a judgment is void if it fails to address specific complaints raised by the appellant, rendering the reasoning constitutionally insufficient.

Parole chiave

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tax appeal tardiness appellate court nullity constitutional minimum reasoning late counter-arguments cassation review standard difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112, cod. proc. civ.
civ., con riguardo all'art. 112 cod.
Art. 2719 cod. civ.
Art. 214 cod. civ.
Art. 251 cod. proc. civ.
Art. 91 cod. proc. civ.
civ., e della violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 360 cod. proc. civ
4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art.
art. 112 cod. proc. civ
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art.
artt. 111 Cost
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la “Nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 del d.lgs.
artt. 2719 cod. civ
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, Sentenza n. 11537 del 28/12/1996
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1323 del 19/01/2018
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1323 del 19/01/2018).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 2309/2023proposto da: Altieri Rosa (C.F.: LTRRS052E58D390M), nata il 18.05.1992 a Eboli (SA) ed ivi residente,alla Via Gonzaga n. 127, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti allegata in atti, dall’Avv. Michele Turi ( C . F . : TRUMHL73L03D390I; p.e.c. : avvmicheleturi@legalmail.it ) , con studio in Eboli (SA),alla Via XXIV Maggio n. 10 e presso il cui studio è elettivamente domiciliata; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002; QUALE Cartella pagamento imposte di registro ed ipocatastali – Motivazione apparente SUCCESSORE DI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro t empore , e AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato(C.F.: 80224030587 ;

FAX : 06 - 96514000;PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) , presso i cui uffici alla Via dei Portoghesi in Roma domiciliano; -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 4660/2022 emessa d a l la CTR Campania in data 09/06/2022e non notif icata ; udite le conclusioni orali rassegnate dal P.G. dott. Carmelo Celentano , che ha concluso per l’ accoglimento del second o motivo del ricors o , con assorbimento dei restanti; udito il difensore dell’Agenzia delle Entrate, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto infatto 1. Altieri Rosa proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso una cartella di pagamento per imposte di registro ed ipocatastali relative all’anno 2011.

2. La CTP rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Campania rigettava il gravame, affermando che, fermo restando il profilo della inammissibilità per tardività del ricorso avverso l’atto impugnato, il ricorso in appello riproponeva questioni già affrontate e risolte dai giudici di prime cure in modo del tutto condivisibile e, del resto, dagli atti emergeva la correttezza della cartella, l’esatto calcolo degli interessi e la corretta formazione del ruolo.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Altieri Rosa sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate Riscossione (quale successore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.) ha resistito con controricorso. Considerato in diritto 1. Preliminarmente, va rigettata l’istanza di sospensione del giudizio formalizzata con atto ricevuto il giorno stesso della camera di consiglio e fondata sulla manifestazione di intento di definire il contenzioso in oggetto avvalendosi della cd. rottamazione quater. Invero, per quanto l’istanza di definizione sia stata inoltrata tempestivamente in data 13.4.2023, abbia ad oggetto tributi astrattamente condonabili e sia sfociata nella concessione, da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di un pagamento rateizzato di quanto dovuto, la Altieri non ha attestato di aver versato le prime due rate.

A tal proposito, sebbene il termine per pagare le prime due rate in precedenza era stato fissato, rispettivamente, al 31 ottobre e al 30 novembre scorso , tuttavia il d.l. 145/2023 ( c.d. decreto Anticipi ) , la cui legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16 dicembre, aveva previsto una proroga delle scadenze di pagamento della rottamazione-quater, fissando la nuova scadenza al18 dicembre. Orbene, non risulta che neppure nel termine prorogato la contribuente abbia versato le prime due rate dovute.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 32 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver dichiarato la denunciata nullità della sentenza di primo grado per aver incluso nella stessa una parte processuale (l’Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Salerno) che alla data della pronuncia ancora non risultava costituita. 2.1. Il motivo è inammissibile. Anche a voler prescindere dal rilievo che la ricorrente è incorsa in una confusione di piani nel momento in cui ha, in rubrica, denunciato un vizio di violazione di legge e, poi, nello sviluppo del motivo sostenuto che la sentenza qui impugnata sarebbe affetta da un’”anomalia motivazionale”, non vi è chi non veda che, a ben vedere, la contribuente lamenta l’omissione di pronuncia in ordine ad uno dei motivi di gravame che aveva sollevato con l’atto d’appello.

Ebbene, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod.proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esattaindicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti, come nel caso di specie, ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018). In ogni caso, va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello, allorchè essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20834 del 30/06/2022).

Nella fattispecie in esame, la ricorrente non ha neppure dedotto quali pregiudizi sul piano della sua difesa le siano derivate dalla circostanza che la CTP avesse riportato nell’intestazione della sentenza, come parte costituita, l’Agenzia delle Entrate, nonostante la stessa si fosse tardivamente costituita.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la “Nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.” in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver emanato una sentenza nulla, siccome l’estrema concisione della motivazione non rendeva possibile l’individuazione del thema decidendume delle ragioni che stavano a fondamento del dispositivo, e per non aver rilevato che la sentenza di primo grado aveva operato un indebito “copia ed incolla” delle controdeduzioni depositate tardivamente dall’Agenzia delle Entrate. 3.1.

Il motivo èfondato per quanto di ragione . In considerazione dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, con la conseguenza che il giudice di secondo grado investito delle relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito, non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice d'appello (Cass., Sez. L, Sentenza n. 11537 del 28/12/1996; conf.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1323 del 19/01/2018). Tuttavia, la sentenza qui impugnata si pone, quanto alla motivazione, al di sotto del minimo costituzionale, atteso chesi è limitata apoditticamente ad affermare che dagli atti emergeva la correttezza della cartella, l’esatto calcolo degli interessi e la corretta formazione del ruoloe che la ricorrente non aveva indicato in ordine a quali profili la sentenza di secondo grado sarebbe stata erronea.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 cod. civ. e 214 e 251 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività del ricorso avverso l’atto impugnato, nonostante ella avesse, con le memorie illustrative depositate sia in primo grado che in appello, disconosciuto l’avviso di ricevimento, prodotto in copia dall’Agenzia, recantela data del 20.12.2019, con il quale presuntivamente era stata avvisata della notifica dell’atto mediante il suo deposito presso la casa comunale, contestando altresì l’autenticità della firma.5.

Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e della violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riforma delle spese processuali previste dal giudice di prime cure in favore dell’Agenzia delle Entrate difesa per ministero del proprio funzionario.

6. Il terzo ed il quarto motivo restano assorbiti nell’accoglimento del secondo.

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al secondo motivo . L a sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

P.Q.M.

Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il second o motivo del ricorso, dichiara inammissibileil primo, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto ; cassa la sentenza impugnata con riferimento almotivo accolt o e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria di secondo grado della Campaniain differente composizione. Cos