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Ordinanza — n. 518/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax refund denied to business partners due to EU state aid rules and lack of de minimis verification by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 518/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed a regional tax court decision that granted a 90% tax refund to earthquake victims, including business partners. The tax authority argued that such refunds constituted illegal state aid incompatible with EU law, while the lower court failed to verify the specific economic activity of the claimants. The court ruled that the lower court omitted the mandatory assessment of whether the refund scheme violated EU state aid regulations or fell under the de minimis exemption.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 17, l. 289/2002; Art. 1, comma 665, l. 190/2014: The lower court must verify the compatibility of tax refunds with EU state aid rules and de minimis regulations before granting relief to business entities.

Parole chiave

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state aid compatibility de minimis exemption tax refund eligibility EU state aid rules business partners status earthquake relief tax lower court omission credito di restituzione statale

Disposizioni normative citate

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Art. 9, comma 17, l. 289/2002
5498) ha precisato che la domanda di rimborso presentata ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l.
Art. 1, comma 665, l. 190/2014
190 del 2014, art. 1, comma 665, escluda possano chiedere il rimborso i sostituiti d’imposta.
Art. 108, par. 3, TFEU
C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, par.
Regulation CE n. 994/1998

Giurisprudenza citata

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Commission Decision n. C(2015) 5549 final
Cass. sez. V, 27.11.2019, n. 30927
Cass., n. 22811 del 2023
È pertanto compito del giudice di merito accertare se il rimborso d’imposta richiesto dalla contribuente, in relazione al reddito societario conseguito, ove concesso, si risolverebbe in un aiuto di Stato illegittimo, tenendo anche conto della normativa europea “de minimis” (Cass., n. 22811 del 2023).
Sez. 5, n. 17472/2017
Cass., Sez. 5, n. 17472/2017, Rv.
Sez. 5, n. 5498/2020
Cass., Sez. 5, n. 5498/2020, Rv.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22739/2016R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Aquiletta Angelica, in proprio e nella qualità di erede di Denaro Giovanni, nonché Denaro Alberto e Denaro Francesco, anch’essi in qualità di eredi di Denaro Giovanni, tutti con l’avv. Donato Grande, che li rappresenta e difende, con l’elezione di domicilio presso lo studio del predetto difensore sito in Ragusa alla via Collodi, n. 4; -controricorrenti - Oggetto:

Din. Rimb. IRPEF 1990-1991-1992 14– 22739 - 2016 – 14/12/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia – Sezione staccata Catania n. 3348 / 17 /201 5 pronunciata l’11 giugno 2015e depositata il 28 lugli o 2015 , non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 dice m bre 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO I contribuenti impugnavano il diniego dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Ragusa –in relazione all’istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato a titolo di Irpef ed altro per il triennio 1990-1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

L'istanza di rimborso scaturiva dalla residenza dei contribuent i in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; i contribuent i , segnatamente, ritenevanopossibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio. La CTP di Ragusa accoglieva le ragioni de i contribuent i , compensando le spese. Sul gravame dell’Ufficio, il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure.

Insorge l’Ufficioaffidandosi a due mezzi di ricorso. Si è costituita con controricorso la sig. Aquiletta Angelica, in proprio e in qualità di erede del sig. Denaro Giovanni, deceduto in data 05.07.2014, e i sigg. Denaro Alberto e Denaro Francesco, in qualità di eredi. In prossimità dell’adunanza la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art.9, comma diciassettesimo, l. n. 289 del 2002, l’Ufficio censura la pronuncia di seconde per aver confermato il diritto dei contribuenti al rimborso malgrado la norma richiamata, anche alla luce 14– 22739 - 2016 – 14/12/2023 MMF delle successive modifiche intervenute con la l. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, escluda possano chiedere il rimborso i sostituiti d’imposta.

Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, l’Ufficio censura la pronuncia di seconde per aver riconosciuto il diritto al rimborso ai contribuenti, soci di studio associato, svolgenti attività d’impresa, in contrasto con la decisione comunitaria C- 2015 5549 final.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte (Cass. civ., 28 febbraio 2020, n. 5498) ha precisato che la domanda di rimborso presentata ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, può̀essere proposta soltanto dal soggetto passivo in senso sostanziale, unico legittimato, e non anche dal sostituto d'imposta, come avallato dal legislatore con l. n. 123 del 2017, trattandosi di sanatoria volta a indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi.

La giurisprudenza di legittimit à̀ , difatti, ̀ concorde nell'affermare la legittimazione a presentare la richiesta di tale rimborso (e ad impugnare l'eventuale rifiuto) in capo al soggetto che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta, e ciò il sostituito d'imposta, il pi ̀ delle volte dichiarando anche la concorrente legittimazione del soggetto che ha effettuato il versamento dell'imposta, e ciò del sostituto d'imposta (v. Cass., Sez. 5, n. 17472/2017, Rv. 644905- 01 e Cass., Sez. 6-5, n. 29039/2017, Rv. 646972-01; cfr. Cass., Sez. 5, n. 5498/2020, Rv. 657366-01 e Cass., Sez. 6-5, n. 18905/2016, Rv. 641481-01, ove legittimato a chiedere il rimborso ̀ stato considerato il solo sostituito, quale unico destinatario l'agevolazione, in quanto vittima dell'evento calamitoso). 2.1.Il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini che di seguito si espongono.

Nelle more del giudizio di secondo grado è intervenuta la 14– 22739 - 2016 – 14/12/2023 MMF legge 23.12.2014, n. 190, entrata in vigore il primo gennaio 2015 (dunque ben prima della data di pubblicazione della sentenza in esame), che prevedeva la sospensione della decisione nell’attesa della verifica della compatibilità del beneficio fiscale con l’ordinamento dell’UE; in relazione alla vicenda Sisma Sicilia 1990, difatti, era stata avviata una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, definita con la Decisione della Commissione europea C/2015, 5549 Final, del 14 agosto 2015, in forza della quale la citata disciplina italianaintegrava un «aiuto di Stato» non conforme al diritto sovranazionale.

Tale sopravvenuta decisione della Commissione Europea ̀ immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell'art. 288 TFUE, di atto normativo vincolante e, dunque, di ius superveniens, sicché il giudice di legittimità ̀ tenuto a dare immediata attuazione, anche d'Ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito (v. Cass.n. 13458 del 30/06/2016;

Cass. n. 17199 del 26/06/2019). In materia questa Corte regolatrice ha avuto occasione di statuire che “l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 –riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quantoversato, per chi ha già pagato – non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, 14– 22739 - 2016 – 14/12/2023 MMF perché configurante un illegittimo aiuto di stato.

Peraltro, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. "de minimis" o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti”, Cass. sez.

V, 27.11.2019, n. 30927. È pertanto compito del giudice di merito accertare se il rimborso d’imposta richiesto dalla contribuente, in relazione al reddito societario conseguito, ove concesso, si risolverebbe in un aiuto di Stato illegittimo, tenendo anche conto della normativa europea “de minimis” (Cass., n. 22811 del 2023). Alla luce di quanto esposto è doveroso affermare che, nel caso di specie, la C.t.r. ha omesso ogni verifica in merito alla compatibilità dell’agevolazione in questione con la disciplina europea degli aiuti di Stato, fornendo giustificazione esclusiva – in motivazione – della possibilità di ottenere il rimborso anche per i contribuenti che avessero già adempiuto l’obbligazione tributaria e che, pertanto, avrebbero potuto chiedere il rimborso del 90% di quanto versato; la C.t.r., invece, anche alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta (art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014), nulla ha accertato e disposto circa l’attività svolta dai contribuenti, soci di studio associato, titolari di un reddito di lavoro autonomo assimilato dalla giurisprudenza comunitaria all’esercizio di attività d’impresa.

La sentenza va cassata con rinvio alla Co rte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché svolga gli accertamenti e le verifiche ivi indicate, ossia la compatibilità dell’istanza di rimborso con la ricorrenza dei requisiti del c.d. de minimis secondo la richiamata decisione della Commissione UE. 14– 22739 - 2016 – 14/12/2023 MMF

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, sezione stac