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Ordinanza — n. 507/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to expiration of litigation deadline under Italian tax procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 507/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax litigation extinguished because the statutory deadline for filing a request to continue proceedings had expired without action. The Revenue Agency appealed a lower court ruling that had dismissed a taxpayer's challenge to a 2007 tax assessment, while the taxpayer requested the case be consolidated with related appeals. The court ruled that the expiration of the deadline under the relevant decree automatically terminated the legal process, leaving no basis for further review.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018: When the deadline for requesting the continuation of proceedings expires without a request being filed, the process is extinguished.

Parole chiave

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tax litigation extinction statutory deadline expiration continuation of proceedings Revenue Agency appeal tax assessment challenge assistenza amministrativa fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto tassazione d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Art. 6 D.L. 119/2018
Con memoria del 7 giugno 2023, il difensore del contribuente allega le note di deposito della domanda di definizione lite ai sensi dell’art. 6 del D.L.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. n.19832/2015 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che l a rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro VALLICELLI VITTORIO -intimato- sul controricorso incidentale proposto da VALLICELLI VITTORIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO PAGLIANI (PGLGRG55A07F257X) come da procura in atti -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’Emilia Romagna, sez.

BOLOGNAn. 214/2015 depositata i l 29/01/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dallaCons. MARIA ENZA LA TORRE . In fatto e in diritto L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di Vincenzo Vallicelli di avviso di accertamento per Ires Iva e Irap anno 2007 -per redditi rivenienti da distribuzione di utili extra bilancio quale socio della Vallicelli Ermes srl - in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello del contribuente, posto l’accoglimento nella medesima udienza del ricorso della società.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale Vittorio Vallicelli. L’Agenzia delle entrate deposita memoria ribadendo l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso erariale. Il contribuente deposita memoria il 7 giugno 2023, con istanza di definizione lite, e il 9 giugno 2023 , chiedendo d i valutare l’opportunità di riunire nella medesima udienza il ricorso d e lla società e dei soci (RG 22753/2015; 10266/2017; 10273/2017; 20585/2018). Con memoria del 7 giugno 2023, il difensore del contribuente allega le note di deposito della domanda di definizione lite ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018 conv. in l. 136/2018, depositando copia della domanda e del relativo versamento.

Preso atto della documentazione allegata e rilevato essere ormai ampiamente decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo.

5. Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo, con spese a carico delle parti che le hanno antici