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Ordinanza — n. 495/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses appeal when taxpayer requests expedited case closure and pays owed amounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 495/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The tax court declared the appeal extinguished because the taxpayer requested expedited case closure and fulfilled payment obligations. The taxpayer submitted a request for the simplified definition of the dispute and paid the required amounts by the statutory deadline. Consequently, the court terminated the proceedings as mandated by the law governing expedited dispute resolution.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 e 198 della legge n. 197 del 2022: When a taxpayer requests expedited case closure and pays owed amounts, the pending tax dispute is declared extinguished by court order.

Parole chiave

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expedited case closure tax dispute termination payment of owed amounts simplified definition procedure extinguishment of proceedings tax appeal dismissal simplified litigation crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022
doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).
Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022
doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/01/2022, n. 1420
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26194/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliataex lege in Roma , Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro CIULLA DORIANAelettivamente domiciliato in Roma , Via Crescenzio, 91, presso lo studio degli Avv. Claudio Lucisano e Sonia Vulcano che la rappresentano e difendono unitamente agli Avv. Stefano Carmini e Daniela Zamboni, –controricorrente – IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB. REGIONALE PIEMONTE n. 614/2016, depositata il 1 0 / 0 5/201 6; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023dal consigliere Rosanna Angarano ; Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di Doriana Ciulla, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Novara che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito derivante dalla plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un immobile.

2. Con istanza depositata il 10ottobre 2023 la controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. Considerato che:

1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente h a l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al qua le pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti odella prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processoè dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la datadella decisione». Cons. est. Rosanna Angarano 3 2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, cit.

4. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

P.Q.M.

Di