Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between the Revenue Agency and Carmela Pinsonne extinguished. The lower court found that the case was listed in an official document pursuant to Article 40 of Legislative Decree 13/2023, which mandates specific timeframes for declaring the extinction of proceedings. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for extinction were met, leaving no further basis for the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. 13/2023; Art. 1, commi 186-198, l. 197/2022: The court declares that a civil proceeding is extinguished when the case is formally listed in the prescribed register under the new legislative framework, thereby terminating the litigation without the need for a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28641/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PINSONE CARMELA,rappresentata e difesa dall’avvocato FIOCCO ENNIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.4809/ 10/ 2021 depositata il 17/05/2021 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO