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Ordinanza — n. 458/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court declares tax litigation extinguished upon deposit of final payment documents under new 2022 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 458/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the plaintiff deposited the final payment documents required by the new law. The plaintiff, SO.I.GE.A s.r.l., sought to terminate proceedings against the Revenue Agency regarding a pending tax dispute. The court ruled that the procedural requirements for extinction were met, thereby ending the case without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 della Legge 197/2022; Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002: The tax procedure is extinguished by ordinance upon the deposit of the final payment document and the copy of the request for final definition, while the unified contribution obligation does not apply to withdrawals from cassation appeals.

Parole chiave

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tax litigation extinction final payment deposit Revenue Agency dispute unified contribution waiver procedural termination Cassation withdrawal L. 197/2022 sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198 della Legge 197/2022
Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175 del 2015
Cass. n. 190871 del 2018
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Testo completo

hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 3 638 /20 15 R.G. proposto da : SO.I.GE.A s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, come da procura in atti dall’avv. Edoardo Belli Contarini (PEC: edoardobellicontarini@ordineavvocatiroma.org ) , dall’avv. Leonardo Laviola (PEC: leonardolaviola@ordineavvocatiroma.org) e dall’avv. Raffaele Condemi (PEC: raffaelecondemi@ordineavvocatiroma.org ) ed elettivamente domiciliatapresso lo studio Fantozzi Associati, dei primi due difensori sitoin Roma, via Sicilia n. 66 , –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

Oggetto :estinzionedel giudizio Cons.Est. Roberto Succio - 2 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l la Campania sez. staccata di Salerno n. 737 / 02 / 20 15 depositata in data 27/01/2015,non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 05/12/2023 d a l C onsigliere Roberto Succio e riconvocato il Collegio il 20/12/2023; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi che ha chiesto il rigetto del ricorsoprincipale e l’accoglimento – in parte - del ricorso incidentale;

Rilevatoe considerato che: -è in atti domanda di estinzione del giudizio ex L. 197 del 2022; - nelle controversie pendenti, in caso di deposito della copia della domandadi definizione e del versamento degli importi dovuti, ai sensi dell’art.1, comma 198, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 il processo èdichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio se è fissata la datadella decisione; -pertanto, il giudizio va dichiarato estinto e le spese debbono restare a caricodi chi le ha anciticipate ; -in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I.n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligodi versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria,è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, diinterpretazione estensiva o analogica (vedi Cass. n. 23175 del 2015 en. 190871 del 2018);

Cons.Est. Roberto Succio - 3 p.q.m. dichiaraestinto il giudizio. Spese a ca