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Ordinanza — n. 457/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses taxpayer appeal against tax authority regarding VAT assessment timing and procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 457/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a second-instance tax commission decision upholding a VAT assessment. The taxpayer argued for procedural defects and insufficient reasoning in the administrative act, while the tax authority contended the assessment was legally sound and timely. The court ruled that the administrative act's reasoning was implicit and sufficient, and the taxpayer failed to demonstrate a violation of procedural rights or substantive law.

Regesto Legislator

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Art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212; Art. 360 c.p.c.: The tax authority is not required to explicitly evaluate observations in the tax assessment if they are merely noted, and the taxpayer must prove the act's illegality despite the lack of explicit reasoning.

Parole chiave

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VAT assessment timing taxpayer procedural rights implicit reasoning validity tax appeal dismissal administrative act legality indagine per frode iva assoggettamento all'IVA ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212
civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto legittima l’emissione dell’atto impositivo senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del PVC.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.1.Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.1.Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 348-ter cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 348-ter cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 4 gennaio 2022, n. 94
Cass., Sez. V, 32 dicembre 2021, n. 40925
94; Cass., Sez. V, 32 dicembre 2021, n. 40925; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 28 settembre 2021, n. 26299
40925; Cass., Sez. V, 28 settembre 2021, n. 26299; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 10 dicembre 2020, n. 27401
Cass., Sez. V, 23 gennaio 2019, n. 1778
27401; Cass., Sez. V, 23 gennaio 2019, n. 1778; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 31 marzo 2017, n. 8378
1778; Cass., Sez. VI, 31 marzo 2017, n. 8378; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 20 aprile 2016, n. 7897
8378; Cass., Sez. V, 20 aprile 2016, n. 7897; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 24 febbraio 2016, n. 3583
7897; Cass., Sez. V, 24 febbraio 2016, n. 3583), così procedendo l'amministrazione a un loroimplicito rigetto al fine di realizzare economi e di scrittura (Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 3 agosto 2016 n. 16155
CGUE, 3 luglio 2014, Kamino, C-129/13 e C-130/13
CGUE, 18 giugno 2020, RQ, C-831/18 P
Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053
civ., essendo lo stesso deducibile solo in caso di vizio assoluto di motivazione che renda del tutto incomprensibile l’iter motivazionale seguito dal giudice di merito (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), motivazione ampiamente e diffusamente evincibile.
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Testo completo

pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28189/2017R.G. proposto da: NEWSPORT COMPANY S.a.s. di Antonini Daniele (C.F. 017400730211), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. NICOLA CANESTRINI (C.F. CNSNCL73M14A952I) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. OLIVIA POLIMANTI in Roma, Via Chisimaio, 29 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi –urgenza – fallimento – contraddittorio – motivazione “rinforzata” N.28189/17 R.G.

Est. F. D’Aquino –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 62/01/17 depositata il 6 giugno 2017 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023. RILEVATO CHE 1. La società contribuente NEWSPORT COMPANY S.a.s. di Antonini Daniele C., già in fallimento, ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi ai periodidi imposta 2011, 2012 e 2013, con i quali – a seguito di PVC –veniva ritenuta l’indetraibilità dell’IVA in relazione a fatture di acquisto di articoli sportivi, procedendosi a rettificare il credito IVA della società contribuente e a chiedere il rimborso per l’IVA utilizzata in compensazione nell’esercizio 2013.

Gli avvisi sono stati impugnati anche dal curatore del fallimento.

2. La Commissione tributaria diprimo grado di Trento ha respinto i ricorsi riuniti.

3. La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza depositata in data 6 giugno 2017, ha respinto l’appello del contribuente. Preliminarmente il giudice di appello ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del contribuente, affermando la legittimazione straordinaria del fallito e ha rigettato la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore del fallimento, trattandosi di cause scindibili. Nel merito, il giudice di appello ha ritenuto legittima l’emissione ante tempus dell’atto impositivo, motivata dallanecessità per l’Erario di procurarsi il titolo al fine di insinuarsi allo stato passivo del fallimento .

Ha, poi, ritenuto il giudice di appello correttamente motivato l’atto impositivo quanto alla descrizione delle operazioni contestate, nonché quanto alle osservazioni del contribuente, confermando nel merito la legittimità dell’avvisoimpugnato. N.28189/17 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Propone ricorso per cassazione il contribuente , affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio, il quale propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a un unico motivo. CONSIDERATO CHE 1.1.Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto legittima l’emissione dell’atto impositivo senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del PVC.

Osserva il ricorrente che l’emissione dell’atto ante tempus viola il principio di leale cooperazione tra amministrazione e contribuente, in quanto dal suorispetto non sarebbe potuto conseguire alcun pregiudizio all’Ufficio, che poteva comunque insinuarsi allo stato passivo, posto che il termine dilatorio scadeva l’ultimo giorno utile per insinuarsi allo stato passivo. 1.2. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 7 l. n. 212/2000, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che gli atti impositivi fossero sufficientemente descrittivi delle operazioni contestate, nonché nella parte in cui ha ritenuto rispettato l’obbligo di motivazione.

Osserva il ricorrente che l’obbligo di motivazione debba essere specifico in relazione alle osservazioni del contribuente, le quali devono essere oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio, ciò anche ai fini del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente. 1.3. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza o del procedimento, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente il diritto alla detrazione N.28189/17 R.G.

Est. F. D’Aquino avvalendosi di presunzioni dotate di pregnanza indiziaria. Il ricorrente deduce che il giudizio di inesistenza delle operazioni a monte sarebbe stato giustificato dalla mancanza di documenti di trasporto ; osserva come la valutazione di alcune dichiarazioni dimostrerebbe l’effettività delle operazioni sottostanti, così come decisivo si rivelerebbe l’esame di alcuni documenti « sopravvenuti » alla decisione, estratti dal procedimento penale a carico del contribuente, nonché di altri documenti (note di credito, pagamenti).

Il ricorrente osserva, inoltre, come sarebbe stato omesso l’esame di altre circostanze (giurisprudenza della Corte di giustiziain tema di abusivo esercizio del diritto alla detrazione, l’essere la società contribuente in concordato preventivo e poi in fallimento). Ulteriormente, il ricorrente deduce che non sarebbero stati valutati i rapporti con altre società del gruppo. Si deduce, infine,omessa motivazione su punti essenziali circa la prova della insussistenza delle operazioni a monte e circa la generazione del credito IVA. 1.4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 43 l. fall. e 100 cod. proc. civ. in relazione alla dedotta sussistenza della legittimazione attiva del fallito a impugnare l’atto impositivo in assenza di parere negativo del giudice delegato ad impugnare.Osserva parte ricorrente incidentale che la legittimazione del ricorrente non sussisterebbe, in quanto il curatore aveva ritenuto di non appellare la sentenza impugnata dal ricorrente, per cui non vi sarebbeinerzia degli organi del fallimento ma una specifica valutazione che farebbe venir meno l’interesse ad agire del ricorrente.

2. Il primo motivo del ricorso principale è in fondato . Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la legittimità dell'emissione dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio, di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, richiede specifiche ragioni di N.28189/17 R.G. Est. F. D’Aquino urgenza, a tutela dal pericolo di compromissione del credito erariale, secondo un giudizio prognostico ex ante, relazionato cioè ad elementi o fatti emergenti in epoca anteriore alla notificazione dell'avviso di accertamento, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall'amministrazione finanziaria e vagliata dall'organo giudicante (Cass., Sez.

V, 13 ottobre 2022, n. 29987) . Tra queste ragioni vi è l’intervenuta dichiarazione di fallimento del contribuente (come anche l’apertura della liquidazione giudiziale), ove insorge la necessità per l‘Ufficio di opporre il credito erariale al concorso dei creditori con la domanda tempestiva di ammissione allo stato passivo (Cass., Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8892; Cass., Sez. V, 28 giugno 2016, n. 13294 ). Urgenza che si apprezza anche nella opportunità di procedere alle eventuali ripartizioni parziali, oltre quella di legittimare attivamente l’Ufficio –come correttamente indicato nella giurisprudenza richiamata –all’eventuale impugnazione di ammissioni di creditori concorrenti.

La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

3. Quanto, poi, al fatto che il rispetto del termine avrebbe consentito comunque all’Ufficio di insinuarsi allo stato passivo del fallimento (essendo il termine per la presentazione della domanda coincidente con il giorno in cui sarebbe scaduto il termine dilatorio), trattasi di apprezzamenti di fatto (es., eventuali difficoltà nell’esecuzione della notifica nell’ultimo giorno, necessità di approntare la domanda di ammissione allo stato passivo e la relativa documentazioneallegata, procedere con le operazi oni di inoltro della PEC al curatore), apprezzamenti in fattoriservati al giudice del merito, non deducibili con la censura di violazione di legge.

4. Il secondo motivo del medesimo ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce l’assenza di descrittività dell’atto impositivo in relazione alle singole operazioni contestate, in quanto il ricorrente non N.28189/17 R.G. Est. F. D’Aquino trascrive gli avvisi impugnati al fine di consentire a questa Corte di esaminare la censura, del tutto sommariamente tracciata.

4. Il motivo è, invece, infondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere ritenuto motivato l’avviso anche in presenza di osservazioni del contribuente. In disparte l’inammissibilità anche di questo profilo, per avere il giudice di appello in ogni caso considerato che l’Ufficio abbia preso in esame tali osservazioni («alle pagine 12, 17 e 21 del processo verbale sono riportati alcuni dei chiarimenti allegati dal contribuente ai quali fanno seguito le confutazioni degli agenti verificatori. Ciò significa che le argomentazioni prodotte dalla parte sono state considerate e denegate con motivazione»), deve ritenersi che non sussista, in generale, un diritto del contribuente a una motivazione «rinforzata» dell’atto impositivo, anche senza menzione delle osservazioni del contribuente.

5. Tale conclusione deriva dall’assunto che la nullità di un atto impositivo consegue solo alle irregolarità per le quali tale sanzione sia espressamente prevista dalla legge, ovvero fa seguito a lesione di specifici diritti o garanzie del contribuente tale da impedire la produzione di ogni effetto; nel qual caso, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non anche di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (Cass., Sez. V, 4 gennaio 2022, n. 94; Cass., Sez. V, 32 dicembre 2021, n. 40925; Cass., Sez. V, 28 settembre 2021, n. 26299; Cass., Sez. V, 10dicembre 2020, n. 27401; Cass., Sez. V, 23 gennaio 2019, n. 1778; Cass., Sez. VI, 31 marzo 2017, n. 8378; Cass., Sez. V, 20 aprile 2016, n. 7897; Cass., Sez. V, 24 febbraio 2016, n. 3583), così procedendo l'amministrazione a un loroimplicito rigetto al fine di realizzare economi e di scrittura (Cass., Sez. V. 3 agosto 2016 n. 16155).

6. Tale statuizione è conseguenziale all’ulteriore osservazione –così rigettandosi le ulteriori doglianze del contribuente – secondo cui il N.28189/17 R.G. Est. F. D’Aquino contraddittorio endoprocedimentale in materia di IVA sussiste se e nella misura in cui il contribuente assolva alla «prova di resistenza», esplicitando le ragioni che avrebbe potuto far valere nella fase amministrativa( CGUE, 3 luglio 2014, Kamino, C - 129/13 e C - 130/13, punti 78 e 79), deducendosi le ragioni che, in caso di rispetto ex ante del contraddittorio, avrebbero messo il contribuente in condizione di giungere a un diverso esito in sede di emissione dell’atto impositivo (CGUE, 18 giugno 2020, RQ, C-831/18 P, punto 105; CGUE, 4 giugno 2020, CS C.F., C-430/19, punto 35; CGUE, 4 giugno 2020, SEAE, C- 187/19 P, punto 69; CGUE, 20 dicembre 2017, Prequ, C27616, punto 62; ex multisCass., Sez. V, 2 febbraio 2023, n. 3118; Cass., Sez. V, 15 dicembre 2022, n. 36852), ragioni che nel caso di specie non sono state illustrate.

7. Il terzo motivo è infondato in relazione al dedotto vizio di motivazione, essendo questo vizio non più deducibile alla luce della novella dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., essendo lo stesso deducibile solo in caso di vizio assoluto di motivazione che renda del tutto incomprensibile l’iter motivazionale seguito dal giudice di merito (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), motivazione ampiamente e diffusamente evincibile.

8. Il motivo è, invece, inammissibile in relazione ai dedotti fatti storici omessi dal giudice di appello in quanto – in disparte l’inammissibilità della deduzione di omesso esame di documenti e di elementi di prova, non costituenti fatti storici –nel caso di specie opera il principio della «doppia conforme» di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ.

9. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato e il ricorso incidentale va, conseguentemente, dichiarato assorbito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. N.28189/17 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrenteprincipale, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un