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Ordinanza — n. 446/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows tax agency appeal against regional tribunal's 3% VAT penalty ruling for Dell SA.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 446/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Tribunal's decision to reduce a VAT penalty to 3% based on 'minor severity.' While the court acknowledged the agency's argument regarding the application of the 3% rate was flawed, it found the lower court failed to clearly explain the specific calculation criteria used to determine the final penalty amount. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the second-instance tax court to resolve the sentencing gap.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 471/1997; Art. 360, c.p.c.: The court established that while the 3% penalty cap applies to minor formal violations during the initial implementation phase of reverse charge, a tax tribunal must explicitly articulate the specific criteria used to quantify the penalty rather than relying solely on a general assessment of 'minor severity' without precise calculation parameters.

Parole chiave

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VAT penalty reduction reverse charge regime proportionality principle tax tribunal remand formal violation cap sottrazione dell'iva detrazioni e rimborsi nozione di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 471/1997
Considerato che: Con l’unico motivo dedotto l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 6, comma 9 bis, d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
In via preliminare deve osservarsi che il mezzo è ammissibile, trattandosi palesemente della deduzione di una violazione di legge e non di un vizio motivazionale, sicchè il riferimento all' art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,è il frutto evidente di un refuso, del tutto ininfluente.
dPR 633/1972
6, comma 9-bis, dPR 633/1972, nella versione applicabile ratione temporis, trattandosi di violazioni commesse nel primo triennio di vigenza della nuova disciplina dell'inversione contabile.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 24561 del 09/08/2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35649/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Dell SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Di Garbo, Giuliana Polacco, Barbara Faini, Serena Fantinelli, con domicilio eletto in Roma, viale Villa Massimo n. 57 presso lo studio professionale associato Baker McKenzie;

–controricorrente – Oggetto: IVA -sanzioni avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 419/6/18, depositata il 8 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 697/1/15 della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva accolto il ricorso proposto da Dell SA contro il diniego di rimborso di sanzioni IVA.

La Commissione tributaria regionale, nella parte che qui rileva, osservava in particolare non era fondata la tesi dell'agenzia fiscale circa la determinazione della sanzione in questione nella misura del 3% in relazione ad ogni singola operazione in contestazione, dovendosi qualificare il caso concreto come di "lieve entità" tenuto conto della correttezza del comportamento della società contribuente. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha depositato una memoria.

Considerato che: Con l’unico motivo dedotto l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 6, comma 9 bis, d.lgs. 471/1997, poiché la CTR ha negato l'applicabilità nel caso concreto della sanzione nella misura del 3% o almeno di euro 10.000 in relazione ad ogni singola operazione irregolare dopo l'entrata in vigore del regime del c.d. reverse charge. In via preliminare deve osservarsi che il mezzo è ammissibile, trattandosi palesemente della deduzione di una violazione di legge e non di un vizio motivazionale, sicchè il riferimento all' art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,è il frutto evidente di un refuso, del tutto ininfluente.

Ciò detto, la censura è parzialmente fondata nei limiti che si espongono di seguito. Va premesso in fatto che risulta pacifico che, pur in sede di ravvedimento operoso, la società contribuente ha versato la somma complessiva di euro 952.645 a titolo di sanzioni per irregolarità nell'applicazione del meccanismo dell' inversione contabile (c.d. reverse charge) nel periodo tra il 20 febbraio 2010 ed il 17 novembre 2010, a seguito di un interpello che le indicava tale somma da versare; peraltro la Dell ha successivamente proposto istanza di rimborso della somma stessa , sostenendo che la liquidazione di dette sanzioni non era conforme alle previsioni normative, indi, a fronte del silenzio-rifiuto, ha proposto il ricorso introduttivo della lite.

In diritto, si deve in primo luogo osservare che è orientamento fermo di questa Corte che «In tema di inversione contabile, c.d. "reverse charge", le omissioni relative all'emissione dell'autofattura ed alle successive annotazioni, ove non abbiano riflessi sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo, configurano violazioni di carattere formale, poiché la normativa ha lo scopo di prevenire la violazione della procedura di inversione contabile, sì da evitare un pregiudizio all'esercizio delle attività di controllo, secondo una valutazione astratta e compiuta "ex ante", anche quando l'inosservanza degli adempimenti non abbia in concreto inciso sui versamenti e sulla determinazione dell'imponibile» (Sez. 5- , Ordinanza n. 24561 del 09/08/2022, Rv. 665786 -01).

Dunque, come affermato dall'agenzia fiscale nel caso di specie non può ritenersi che le violazioni consumate dalla società contribuente abbiano natura "meramente formale", quanto piuttosto siano violazioni "formali", che trovano la sanzione limitata nell'importo massimo ad euro 10.000 ex art. 6, comma 9-bis, dPR 633/1972, nella versione applicabile ratione temporis, trattandosi di violazioni commesse nel primo triennio di vigenza della nuova disciplina dell'inversione contabile. Vi è tuttavia da rilevare che tale disposizione legislativa ha un evidente ratio di mitigazione del trattamento sanzionatorio in detto spazio temporale di prima attuazione dello speciale modulo attuativo dell'IVA.

Orbene, se da un lato risulta non corretta l'interpretazione della disposizione legislativa medesima patrocinata financo in questa sede dall'agenzia fiscale, conducendo ad una -chiara- violazione del principio unionale di proporzionalità (corretti e pertinenti i riferimenti giurisprudenziali della controricorrente nella memoria illustrativa, cui è pratico rinviare), da un altro lato non emergecon esattezza quale ne sia stata l'interpretazione in concreto dei due giudici di merito, anche con riguardo a detto -senz'altro cogente- principio del diritto eurounitario.

In altri termini non è dato comprendere secondo quale, preciso, criterio applicativo, secondo ermeneutica unionalmente orientata, si sia data attuazione nel giudizio di merito ed in particolare di secondo grado alla norma in esame, se non a contrario , ma in termini tutt'affatto non chiari, essendosi accolta l'istanza di rimborso oggetto della lite e quindi, almeno all'apparenza, la correlativa tesi liquidatoria della società contribuente. Il giudice tributario di appello infatti, riportato pedissequamente quanto previsto dalla legge (misura proporzionale del 3%, limite massimo di euro 10.000) e negato che tali previsioni dovessero applicarsi per ciascuna operazione imponibile "irregolare", come affermato dall'Agenzia delle entrate, si è limitato poi a qualificare il fatto in contesto come di "lieve entità", in considerazione del comportamento corretto/collaborativo della società contribuente, senza tuttavia precisare quale fosse quindi il parametro di liquidazione del quantumsanzionatorio che riteneva giusto nel caso di specie.

Di conseguenza, in questi più limitati termini, la denunciata violazione/falsa applicazione di legge appare effettivamente sussistente, dovendosi provvedere nel giudizio di rinvio a colmare la correlativa lacuna decisoria. In conclusione, accolto il ricorso come sopra specificato , la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del