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Ordinanza — n. 434/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal, declaring case extinguished due to voluntary simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 434/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision regarding VAT deductions for commission fees. The taxpayer had voluntarily entered into a simplified settlement procedure under Law No. 197/2022, paying the first installment and formally requesting the case be included in the relevant list of disputes. Consequently, the Court declared the litigation extinguished without addressing the substantive arguments on whether the costs were non-deductible or lacked economic relevance.

Regesto Legislator

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Art. 40, comma 3, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13; L. 29 dicembre 2022, n. 197: When a taxpayer voluntarily opts for a simplified settlement procedure and pays the required installment, the ongoing litigation is extinguished regardless of the merits of the tax dispute.

Parole chiave

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simplified settlement procedure VAT deduction dispute tax litigation extinction non-deductible costs economic relevance tax authority appeal Commissione tributaria regionale fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 40, comma 3, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13
197/2022 (art. 40, comma 3, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv.
L. 29 dicembre 2022, n. 197
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
D’Aquino 19 e dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché degli artt.2697, 2727, 2729 cod.
Artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.
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Testo completo

ciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30108/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro FOOTSIE S.r.l. ( C.F. 01019680394 ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ANTONIO VINCENZI (C.F. VNCNTN52E14E289K ) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Prof. G. BRANCADORO in Roma, Via Brenta, 2/A –controricorrente – Tributi –inerenza – definizione agevolta N.30108/22 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagna, n. 659/10/22, depositata in data 20 maggio 2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 22 novembre 2023. RILEVATO CHE La società contribuente FOOTSIE S.r.l. , esercente l’attività di fabbricazione di calzature,ha impugnato un avviso di accertamentoper IRES, IRAP e IVA, relativo al periodo di imposta 2011, con il quale –a seguito di invito a comparire – si accertava che la fattura ricevuta da una società dellaRepubblica Ceca per provvigioni era di competenza del periodo di imposta 2010, dovendosi avere riguardo al momento in cui è stato sottoscritto il contratto e non a quello in cui è avvenuto il pagamento; che si accertava, inoltre, come le provvigioni corrisposte non sarebbero state adeguate e che vi erano anomalie nella documentazione prodotta, per cui si recuperava la differenza tra le provvigioni corrisposte e l’ammontare che sarebbe stato economicamente congruo; che la CTP di Ravenna ha accolto il ricorso; che la CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 20 maggio 2022, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’atto impositivo fosse fondato su ll’antieconomicità del costo per provvigioni che, tuttavia, non assurge a quella antieconomicità manifesta tale da escludere la detrazionee ritenendo che non possa darsi un giudizio di difetto di inerenza in termini qualitativi; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui ha resistito con controricorsola società contribuente.

CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. N.30108/22 R.G. Est. F. D’Aquino 19 e dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché degli artt.2697, 2727, 2729 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha respinto l’appello in punto disconoscimento della detrazione IVA; osserva parte ricorrente che il giudice di appello ha errato nella parte in cui ha ritenuto che si sarebbe dovuta disconoscere l’operazione come oggettivamente inesistente, laddove nel caso di specie si verteva in tema di difetto di inerenza, intesa come estraneità del costo all’attività di impresa; censura, inoltre, la non corretta valutazione degli elementi indiziari, che avrebbero rivelato come la descrizione delle fatture non avrebbe consentito di identificare le prestazioni sottostanti.

Evidenzia, inoltre, come tali concetti siano traslabili in campo IVA ai fini della indebita detrazione; che la società ricorrente, con memoria in data 13 luglio 2023 , depositata in data 9 agosto 2023,ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata di cui alla l. 29 dicembre 2022, n. 197, dando atto di avere versato la prima rata; che risultano allegate la ricevuta di presentazione della definizione agevolata e il pagamento della prima rata della stessae che il giudizio in oggetto è ricompreso tra quelli di cui all’«elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1» l. n. 197/2022 (art. 40, comma 3, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41); che deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate;

P. Q. M. La Corte