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Ordinanza — n. 432/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's voluntary settlement under new tax law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 432/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision. The taxpayer had voluntarily filed for the extinguishment of the proceedings by paying a reduced amount under Law No. 197/2022. Consequently, the court declared the litigation extinct and did not examine the substantive tax arguments.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e ss. della l. n. 197/2022; Art. 198 del d.lgs. n. 546/1992: When a taxpayer voluntarily pays the reduced amount to extinguish a tax dispute where the tax authority previously lost, the proceedings are declared extinct and the court does not rule on the merits.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment Law 197/2022 settlement voluntary payment reduction procedural extinction tax authority appeal Cassation dismissal reduced tax liability adeguamento del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197/2022
preliminarmente, deve rilevarsi che parte contribuente ha depositato telematicamente un’istanza di declaratoria dell’estinzione del giudizio sul rilievo dell’intervenuta definizione della controversia in via agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della l.
Art. 198 del d.lgs. n. 546/1992
Art. 1, comma 198, della l. n. 197/2022
preliminarmente, deve rilevarsi che parte contribuente ha depositato telematicamente un’istanza di declaratoria dell’estinzione del giudizio sul rilievo dell’intervenuta definizione della controversia in via agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della l.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/06/2018, n. 14782
115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782)
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.10977/2019 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -ricorrente- Contro Roberto Razzetti, elettivamente domiciliato in Roma alla piazza Cola Di Rienzo n. 92, presso l’avv. Elisabetta Nardone, che lo rappresenta e difende insieme con l’avv. Giovanni Pattay, del foro di Genova. -controricorrente- avverso la sentenza n.577/3/18della Commissione tributaria regionale della Liguria,depositata in data 1 6 maggio 2018 e non notificata . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023dal consigliere Andreina Giudicepietro . tributi RILEVATO CHE:

1. l ’Agenzia delle entrare ricorre con due motivi contro Roberto Razzetti,che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva rigettato l’appello de ll ’ufficio , in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento della maggiore Irpefdovuta per l’anno di imposta 2010;

2. con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che andasse confermata in toto la sentenza di primo grado, sul rilievo che il contribuente avesse dato prova della congruità del reddito agli studi di settore e della sua capacità contributiva nell’anno in questione;

3. il ricorsoveniva fissatoper la camera di consiglio del 13 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ;

4. parte contribuente depositava istanza di estinzione, avendo aderito alla definizione di cui alla legge n.197/2022, art.1, commi 186 e ss., pagando quanto dovuto; CONSIDERATO CHE: 1.1. c on il primo motivo, la ricorrente denunzia l’omessa pronuncia su di un motivo di appello in violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma n.4, cod. proc. civ.; 1.2. con il secondo motivo , la ricorrente denunzia la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 51, comma 2, n.2, d.P.R. n.633/1972, 32, comma 1, n.1, d.P.R. n.600/1973, 2697 e 2728 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma n.3, cod. proc. civ.;

2. preliminarmente, deve rilevarsi che parte contribuente ha depositato telematicamente un’istanza di declaratoria dell’estinzione del giudizio sul rilievo dell’intervenuta definizione della controversia in via agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197/2022, per effetto della quale le controversie fiscali pendenti in Cassazione, per le qual i il Fisco risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 5% del valore della lite; in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, «per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste», con esclusione degli importi di cui all'atto impugnato che eventualmente non formino oggetto della materia del contendere (cfr. circolare dell’Agenzia delle entrate del 27/01/2023, n. 2); la domanda di definizione della causa (valore dell’avviso di accertamento 176.071,00 euro) , corredata dell’attestazione di avvenuto versamento della somma di 880, 00 euro, qual e prima rata dell’importo di 8.804,00 euro, risulta comunicata all’Agenzia delle entrate, la quale nulla ha eccepitoin senso contrario; ai sensi del comma 198 del ridetto art.1 della legge n. 197 del 2022, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo (come modificato dal d.l. 30 marzo 2003, convertito con modifiche nella legge n. 56 del 26 maggio 2023), presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate; va dunque disposta l’estinzione del giudizio per effetto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia; le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate;non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782)

P.Q.M.

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