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Decreto — n. 400/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax authority regarding extinction of civil proceedings due to administrative listing.

Numero d'incarto Decreto — n. 400/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by a taxpayer against a lower court ruling that declared civil proceedings extinct. The lower court found the case extinguished because the tax authority's administrative listing of the case confirmed its regular conclusion under specific legislative provisions. Consequently, the court upheld the decision that the litigation ended without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The listing of a case in the tax authority's administrative register for the purpose of reducing litigation times constitutes a formal declaration of extinction of the civil proceedings, barring further action unless parties request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction tax authority listing administrative register civil litigation end legislative reform 2022 contenzioso tributario tempestività tributaria priorità del credito fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18652/2023 R.G. proposto da: GRECO MICHELE, rappresentato e difeso dall’Avv. SANGIOVANNI GIUSEPPE, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 4887/13/2023 depositata il 25/08/2023, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL P