Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative decree provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new legislative decree. The lower court ruled that the case ended because the tax authority transmitted the list of extinguished judgments, satisfying the statutory requirements for closure. Consequently, the appeal was dismissed as the underlying dispute had already legally terminated without a formal denial of the tax assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, d.l. n. 13/2023; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The transmission of the list of extinguished judgments by the tax authority automatically terminates the litigation, precluding further appeals unless the parties specifically request a hearing.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11320/2022 R.G. proposto da : RODELA TRASPORTI SRL UNIPERSONALE, rappresentata e difesadall’avvocato MELCHIONDA ALDO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BASILICATA n.322/ 02/ 2021 depositata il 27/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P