Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination rules under the 2022 tax reform law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished, ruling that the lower court correctly applied the automatic termination provisions of the 2022 tax reform law. The plaintiff argued for a hearing to continue the proceedings, but the court found no valid grounds to override the statutory extinction triggered by the absence of a formal denial. Consequently, the case was closed without a substantive judgment on the tax dispute itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax proceeding is listed for extinction without a formal denial, the litigation terminates automatically and the court must declare it extinguished rather than scheduling a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19949/2022 R.G. proposto da : HCB COLLECTION SRL, rappresentatae difesa dagli avvocati FICOLA MARIA LAURA , CASTELLANO GLADYS. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.30/ 02/ 2022 depositata il 14/01/2022 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL