Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between Rodela Trasporti SRL and the Italian Tax Agency extinguished. The lower court ruled that the case was formally listed in an official directory pursuant to Article 40 of Legislative Decree 13/2023, which mandates the reduction of litigation duration for tax extinction proceedings. Consequently, the court held that the absence of a formal denial of extinction at that stage legally terminated the process, leaving only the option for parties to request a hearing under specific procedural codes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. 13/2023; Art. 1, commi 186-198, l. 197/2022: The automatic inclusion of a tax dispute in the official list of extinguished proceedings pursuant to the new legislative framework legally terminates the litigation, barring further action unless a specific hearing is requested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11308/2022 R.G. proposto da : RODELA TRASPORTI SRL UNIPERSONALE, rappresentata e difesa dall’avvocato MELCHIONDA ALDO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BASILICATA n.325/ 02/ 2021 depositata il 27/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P