Court declares tax litigation extinguished due to administrative listing of case closure under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the Agency's listing of the case closure in the official register. The plaintiff argued for a hearing to contest the extinction, while the State contended the procedural steps mandated by the new law were completed. The court ruled that the statutory listing of the case's conclusion automatically terminated the proceedings without further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198, Law n. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023: The listing of a case's conclusion in the official register pursuant to the new procedural law automatically extinguishes the litigation, barring further requests for a hearing unless explicitly preserved by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19992/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BRUSCHETTA DANIELE, rappresentato e difeso nel precedente grado di giudizio dell’avvocato Giovanni CAMBRIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.1181/ 02/ 2022 depositata il 11/02/2022 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO