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Decreto — n. 266/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil process extinguished due to tax authority's formal declaration of case closure.

Numero d'incarto Decreto — n. 266/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following the tax authority's formal notification of the case's conclusion. The tax agency submitted an act confirming the regular definition of the dispute under specific legislative provisions, noting the absence of any denial of the claim. Consequently, the court ruled that the litigation ended automatically, leaving procedural costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When the tax authority formally declares the extinction of a litigation file without pending objections, the civil process is automatically extinguished and costs remain with the advancing party.

Parole chiave

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process extinction tax authority declaration litigation closure procedural costs civil procedure law stralcio del procedimento procedura giudiziaria tributaria legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.MARCHEn.520/4/2021 depositata il 11/05/2021, depositata in data 02/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30937/2021 R.G. proposto da : TROIANI CIARROCCHI SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO, rappresentatae difesa dall' Avv. VANNUCCI MAURIZIO VINCENZO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa dall’Avvocatura Generale Dello Stato. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.MARCHEn.520/4/2021 depositata il 11/05/2021, depositata in data 02/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 02/01/2024 Il Presidente