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Ordinanza Interlocutoria — n. 248/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to procedural defects in the renunciation notice and inconsistent citation of appellate court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 248/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order regarding a cassation appeal filed by Manuela Tamburini against a tax court decision. The primary issue was the procedural irregularity where the renunciation notice cited a different appellate judgment than the one actually under review, creating significant inconsistencies. Consequently, the Court ordered a remand to the lower registry to clarify the parties' intentions and correct the procedural errors before the appeal could be properly examined.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.c.: When a renunciation notice in a cassation appeal cites a judgment different from the one being appealed, or when multiple parties renounce inconsistently, the Court must order clarifications to ensure procedural regularity.

Parole chiave

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cassation appeal procedural defect renunciation notice inconsistent citation remand to registry tax court judgment clarity requirement tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.c.
art. 64 comma 3 d.P.R. n. 600/1973
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5345/2016 R.G. proposto da : TAMBURINI MANUELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO DENINA 50, presso lo studio dell’avvocato IANNI FICORILLI MASSIMO (NNFMSM70B27H501I) rappresentata e difes a dall'avvocato GHILARDI MARCO (GHLMRC54H09G713E); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro EQUITALIA CENTRO SPA; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 1353/2015 depositata il 27/07/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE. L’Agenzia delle entrate ha emesso avviso di accertamento n. T8R02010101406/2005 nei confronti della Menicò di Tamburini Stefano e C. sas con determinazione di un maggior reddito di impresa e maggiori imposte a seguito della rettifica di due atti di compravendita immobiliare. L’atto veniva impugnato dalla società e dai soci Stefano Tamburini, Manuela Tamburini e Emilia Cenci e la CTP Pistoia, con sentenza n. 4/2/2012, passata in giudicato, accoglieva parzialmente il ricorso ed annullava gli atti impositivi « che dovranno essere riprodotti sulla base dei valori di cui alla ctu adottata e recepita nella sentenza n. 131/02/09».

Contemporaneamente, in pendenza di questo giudizio, veniva emessa nei confronti della società Menicò sas la cartella di pagamento n. 08920110003953228, avente ad oggetto l’IVA relativa al precedente avviso di accertamento, che veniva notificata quale coobbligata in solido anche a Manuela Tamburini, socia accomandante della società. La Tamburini proponeva ricorso che veniva accolto dalla CTP di Pistoia che con sentenza n. 124/2/12, alla luce di quanto disposto dalla precedente sentenza n. 4/2/2012, annullava la cartella di pagamento impugnata.

L’appello erariale veniva accolto dalla CTR Toscana la quale, con sentenza n. 1353/15, rilevava che, stante la natura di impugnazione-merito del giudizio tributario, l’annullamento dell’avviso di accertamento doveva essere affiancata da una statuizione giudiziale che quantificava l’esatta pretesa tributaria nei limiti del petitum; inoltre, la CTR osservava che non poteva disporsi la riduzione della cartella di pagamento sulla base della quota di partecipazione pari al 39% della ricorrente, atteso il principio della solidarietà tributaria passiva di cui all’art. 64 comma 3 d.P.R. n. 600/1973.

Manuela Tamburini ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, resta intimata Equitalia. CONSIDERATO CHE La società e i soci Tamburini Stefano, Tamburini Manuela e Cenci Emilia, e non la sola ricorrente Tamburi Manuela, hanno presentato rinunzia relativamente al presente ricorso indicando però, come oggetto della presente impugnazione,un’altra sentenza e segnatamente la n. 1355/1/15 della CTR Toscana. Viste le incongruenze, date dall’indicazione di una sentenza d’appello diversa da quella oggetto della presente impugnazione e dalla proposizione della rinunzia da parte anche di altri soggetti oltre alla parte ricorrente nel presente giudizio, appare opportuno richiedere alle parti chiarimenti in merito.

P.Q.M.

Dispone rinvio a nuovo ruolo concedendo alle parti termine di giorni novanta dalla comunicazione per chiarimenti in ordine a oss