Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 224/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as extinguished by voluntary settlement under the 2018 tax amnesty decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 224/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation between Francavilla Elettronica Srl and the Revenue Agency extinguished due to a voluntary settlement. The taxpayer submitted an application to terminate the dispute under the tax amnesty provisions, which the Revenue Agency accepted without objection. Consequently, the court ruled that the proceedings were legally terminated rather than rejected on substantive grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018; Art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992: When a taxpayer voluntarily requests and the tax authority accepts the termination of a tax dispute under the amnesty decree, the proceedings are extinguished without the need for a merits judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax amnesty decree extinguishment of proceedings voluntary settlement Revenue Agency tax litigation termination esame di cassazione impugnabilità di decisioni incidentali ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
La società ha quindi proposto istanza, completa di allegati, con la quale ha dichiarato di aver aderito al condono di cui all’art. 6 del Dl n.
Art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992
119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs.
Art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Francavilla Elettronica Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv.to Roberto Bottacchiari, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla via Oslavia n. 28 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 708, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, il 3.12.2015, e pubblicata il 22.3.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Ires, Iva, Irap 2007-2010 -Contestate operazioni inesistenti -Condono ex art. 6, Dl 119/18, come conv. - Estinzione del giudizio.

1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di attività ispettiva svolta dalla Guardia di Finanza e conclusa con Processo Verbale di Costatazione, notificava alla Taranto Diffusione Elettronica Srl (già Aversa Diffusione Elettronica Srl), ed alla Francavilla Elettronica Srl, entrambe componenti del gruppo Siem Spa, distinti avvisi di accertamento, contestando la partecipazione ad operazioni commerciali inesistenti. In particolare, alla Francavilla Srl erano notificati gli avvisi di accertamento n. TVK030501825/2012, n. TVK030501826/2012, n. TVK030501827/2012 e n. TVK030501828/2012, aventi ad oggetto Ires, Iva ed Irap, con riferimento agli anni dal 2007 al 2010.

2. Le società proponevano separati ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia che, riuniti i ricorsi, li accoglieva, annullando gli atti impositivi.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia. La CTR riteneva fondate le difese proposte dall’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia degli avvisi di accertamento.

4. La Francavilla Elettronica Srl ha introdotto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, affidandosi a quattro strumenti d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. La società ha quindi proposto istanza, completa di allegati, con la quale ha dichiarato di aver aderito al condono di cui all’art. 6 del Dl n. 119 del 2018, come conv., ed ha domandato pronunciarsi la cessazione della materia del contendere. Con propria nota, l’Amministrazione finanziaria ha confermato l’intervenuta definizione della controversia tramite condono, ed ha aderito alla richiesta della ricorrente. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dalla contribuente, che ha contestato la natura di società “cartiera” del suo diretto fornitore commerciale, ha criticato che non può attribuirsi valore decisivo nel presente giudizio ad una sentenza resa tra terzi, e comunque ha censurato l’impugnata CTR per avere proposto una motivazione meramente apparente.

2. La ricorrente, infatti, ha depositato istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv., in relazione a tutti e quattro gli avvisi di accertamento che la riguardano.

3. L’istanza è stata ricevuta il 30.5.2019 dall’Amministrazione finanziaria, che ha riscontrato l’intervenuto pagamento integrale delle somme dovute, non residuando alcun debito tributario della società per le pendenze relative a questo giudizio. 3.1. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. 3.2. Quindi, con nota datata 6.3.2021, il difensore ha trasmesso la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha dichiarato di aderire alla richiesta di dichiarazione dell’estinzione del giudizio.

4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.

5. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. 5.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio introdotto dalla Francavilla Elettronica Srl,