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Ordinanza Interlocutoria — n. 193/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to failure to summon ex-societe liquidator for contradiction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 193/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding tax assessments. The heirs of the deceased taxpayer argued for the annulment of tax notices, while the tax agency contested the procedural history involving the companies. The court ruled that the case must be remanded to the Regional Tax Commission to summon the ex-societe liquidator, who was not properly notified, to ensure full contradiction before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 331 cod. proc. civ.; The court must remand the case to the lower tribunal to summon a party who has not been properly notified to ensure the principle of contradiction is respected before a judgment is rendered.

Parole chiave

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principle of contradiction ex-societe liquidator tax assessment appeal remand for notification procedural defect Regional Tax Commission tax liability heirs inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 331 cod. proc. civ.
2 del ricorso introduttivo), sicché si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti dello stesso, ex art. 331 cod. proc. civ.;
art. 331 cod. proc. civ
2 del ricorso introduttivo), sicché si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti dello stesso, ex art. 331 cod. proc. civ.;
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 828-2016, proposto da: GIOVANNA AMMIRABILE (C.F. MMRGNN54R51F376L), COSIMA FANIZZI (C.F. FNZCSM73L71H096I), SERGIO FANIZZI (C.F. FNZSRG74S08F376L), TIZIANA FANIZZI (C.F. FNZTZN87H44F376M), nella qualità di eredi di ANTONIO FANIZZI, rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV. FRANCESCO FALCITELLI (francescofalcitelli@ordineavvocatiroma.it) , presso il cui studio sono elett.te dom.ti in ROMA, alla VIA GIAN GIACOMO PORRO, n. 8; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2398/05/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 25.11.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla SUPER FAN S . R . L ., alla SOL . FOR . S . R . L .e ad ANTONIO FANIZZI ,nella qualità di socio di quest’ultima e legale rappresentante di entrambe le predette società, alcuni avvisi di accertamento per riprese I.R.P.E.G, I.V.A. ed I.R.A.P. relative agli anni di imposta 1998-1999; che icontribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Bari che, previa riunione, accolse parzialmente i ricorsi; che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE quanto i contribuenti proposero, rispettivamente, appello in via principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. della Puglia, la quale rigettò il primo ed accolse il secondo, annullando integralmente gli avvisi di accertamento impugnati, avendo rilevato (a) quanto all’I.V.A., l’esistenza di un giudicato esterno favorevole ai contribuenti, sia pure relativo ad avviso di accertamento concernente diverso e precedente anno di imposta (1996), ma basato sul medesimo procedimento ispettivo sotteso alle riprese oggetto della presente controversia nonché, più in generale, l’illegittimità del procedimento di verifica, siccome (b) “fondato su autorizzazione del p.m., adottat[a] in esito a denuncia anonima” e (c) protrattosi in maniera “abnorme…dal 29/09/1998 al 04/10/2000”; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, il primo dei quali accolto da questa Corte con ordinanza del 9.6.2010, n. 18583, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio innanzi alla medesima C.T.R. anche per la liquidazione delle spese di lite; che GIOVANNA AMMIRABILE , COSIMA FANIZZI , SERGIO FANIZZI e TIZIANA FANIZZI , nella qualità di eredi di ANTONIO FANIZZI riassunsero il giudizio innanzi alla C.T.R. della Puglia, insistendo per l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al de cuius nonché, in via subordinata, per l’annullamento, nei propri confronti e quali eredi del FANIZZI , delle sanzioni irrogate a quest’ultimo; che la C.T.R. della Puglia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della SUPER FAN S .

R . L . e della SOL . FOR . S . R . L ., con sentenza n. 2398/05/14, depositata il 25.11.2014, rigettò l’originario gravame proposto dal FANIZZI osservando –per quanto in questa sede ancora rileva – come: 1) “le verifiche effettuate presso le aziende [fossero] da considerarsi regolari e conformi ai dettati di legge”, non derivando alcuna conseguenza dal protrarsi dele operazioni di accertamento oltre i termini legali, né avendo l’accesso presso le abitazioni private dei soci, per quanto “non regolare, in mancanza di autorizzazione del Procuratore della Repubblica”, procurato alcun nocumento a costoro;

2) gli accertamenti presso i conti correnti bancari dei soci fosse una conseguenza necessitata, derivante dalle “discrasie in merito al conto “soci c/finanziamenti” delle società verificate;

3) correttamente l’Ufficio avesse applicato il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci, “per evitare la doppia tassazione dei redditi”;

4) l’avviso di accertamento fosse motivato;

5) condivisibile fosse, infine, la motivazione della C.T.P. circa le doglianze svolte dal contribuente in relazione alla dedotta superficialità dei fatti contestati con riferimento agli accertamenti bancari (punto sei del gravame in riassunzione) ed alla correttezza della sentenza di prime cure circa l’esclusione dei prelievi dai conti correnti per la determinazione dei ricavi (punto sette); che avverso tale decisione GIOVANNA AMMIRABILE , COSIMA FANIZZI , SERGIO FANIZZI e TIZIANA FANIZZI ,nella qualità di eredi di ANTONIO FANIZZI hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che, fissata originariamente l’adunanza camerale per l’udienza del 17.1.2023, all’esito della stessa la causa è stata rinviata a nuovo ruolo all’udienza odierna, con ordinanza interlocutoria n. 7809 del 17.3.2023, per l’acquisizione dei fascicoli di merito, onde verificare l’atto di riassunzione del giudizio innanzi alla C.T.R. della Puglia, a seguito di cassazione con rinvio della precedente sentenza n. 2398/05/14 della medesima C.T.R; che, acquisiti i fascicoli di merito da parte della Cancelleria, dalla loro lettura è emerso (a) che, con ordinanza dell’11.12.2012, la C.T.R. ebbe ad ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della SUPER FAN S .

R . L . e della SOL . FOR . S . R . L . e (b) che, a seguito della cancellazione delle stesse dal registro delle imprese, l’atto di riassunzione fu notificato a tale LOPES POLLO THYAGO ,nella qualità di ex socio e liquidatore delle suddette società; che il predetto LOPES POLLO THYAGO , nella qualità, non è stato evocato nel presente giudizio di legittimità (cfr. anche la relata di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché la p. 2 del ricorso introduttivo), sicché si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti dello stesso, ex art. 331 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

La Corte, letto l’art. 331 cod. proc. civ., ordina l’integra