Cassation court dismisses tax appeal withdrawal due to lack of payment proof and irrelevant documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the taxpayers' request to withdraw the tax appeal because the submitted documents were irrelevant to the pending case and failed to prove payment. The court noted that the attached tax forms did not correspond to the specific audit years under review and contained no evidence of settled debts. Consequently, the case was remitted to the lower court for the tax agency to formally respond to the withdrawal request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-202 della l. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 198 della l. n. 197 del 2022: A withdrawal of litigation is ineffective if the submitted documents do not relate to the specific subject matter of the pending judgment or if there is no proof of payment of the disputed amounts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n. 27998 - 2017, propost o da: MOBILIFICIO CARMINE MORRONE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. , nonché CARLO MORRONE, ANGELO MORRONE, ANNA RITA MORRONE e PATRIZIA MORRONE, rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.TI ORESTE CANTILLO (orestecantillo@ordineavvocatiroma.org) e GUGLIELMO CANTILLO (guglielmocantillo@legalmail.it), presso il cui studio sono elett.te dom.ti in ROMA, al LUNGOTEVERE DEI MELLINI, n. 17; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA , alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -resistente - avverso la sentenza n. 3570 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò al MOBILIFICIO CARMINE MORRONE S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t., nonché a CARLO MORRONE , ANGELO MORRONE , ANNA RITA MORRONE e PATRIZIA MORRONE separati avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per relativamente all’anno di imposta 2009, conseguenti a maggiori ricavi e reddito di impresa ascritti alla società contribuente rispetto a quelli dichiarati, con conseguente imputazione ai soci di maggiori utili; che i contribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Salerno che, previa riunione, con sentenza n. 5767/2014, accolsei ricorsi; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 3570, depositata il 20/04/2017 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, da un lato, (a) essendo la documentazione extracontabile (in specie, i dati contabili ricavati dal database aziendale) idonea a sostenere le riprese dell’ufficio, gravava sui contribuenti l’onere - ritenuto, nella specie, non assolto dai giudici di appello – di dimostrare “ l’insussistenza dei ricavi nonostante la loro contabilizzazione informatica” (cfr. sentenza impugnata, p. 3 della motivazione, cpv., primo periodo) e, dall’altro e (b) in relazione alla detrazione dei costi da acquisto di carburante, non vi fosse “alcuna contabilizzazione o riscontro concreto” (cfr. ivi, secondo periodo); che avverso tale decisione il MOBILIFICIO CARMINE MORRONE S .
R . L .,in persona del legale rappresentante p.t., nonché CARLO MORRONE , ANGELO MORRONE , ANNA RITA MORRONE e PATRIZIA MORRONE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita, ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale in pubblica udienza, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che la società ricorrente ha depositato telematicamente (in data 17.11.2023) istanza di estinzione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nella l. n. 197 del 2022 (art. 1, commi da 186 a 202), dichiarando di essersi avvalsa della stessa; che, da un lato, la documentazione depositata in allegato alla predetta istanza riguarda atti impositivi (n. 70017014515850007000 e n. 70017014516336006000 ) diversi da quelli oggetto del presente giudizio (cfr. l’intestazione della sentenza impugnata, p.
2) e, dall’altro, non v’è nulla che consenta di correlare i primi ai secondi (tanto più considerato che, in entrambe le dichiarazioni di adesione presentate all’ ADER e versate in atti, la parte ha dichiarato “che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione”); che, per altro verso, neppure v’è prova dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto, secondo quanto emergente dal combinato disposto dei commi 186 e 198 dell’art. 1della l. n. 197 del 2022; Ritenuto, dunque, di dovere rinviare la causa a nuovo ruolo, disponendo che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE interloquisca sull’istanza in commento;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE interloquisca sull’istanza di estinzione del giudizio ex art. 1, comma 198, della l