Cassation court remands case to acquire info on tax debt settlement completion before ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a remand to the lower court. The parties contested tax assessments for years 2007-2009, arguing procedural violations and lack of evidence for specific deductions. The court halted the proceedings because the tax authority claimed a debt settlement agreement was finalized, but the court found the payment records incomplete and insufficient to prove the debt was fully extinguished.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; Art. 6, D.L. 193/2016: When a party claims a tax debt is extinguished via a simplified settlement procedure, the court must verify the complete and effective payment of the debt before dismissing the appeal on merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 23941/2015proposto da: CIT di Donato Giampietro C. s.a.s., nella persona del legale rappresentante pro tempore, Donato Giampietro, Donato Davide, Donato Egelindo, Benvegnù Renza, rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Reho, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Paolo Celli, in Roma, via Luigi Rizzo, n. 72, giusta procure in calce al ricorso per cassazione -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e nei confronti di Equitalia Nord s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la LOMBARDIA, n. 800/2015, depositata in data 5 marzo 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 8 ottobre2023 da l C ons igliere Lunella Caradonna ;
RITENUTO CHE 1.L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei rilevi riportati nel PVC del 18 giugno 2010, aveva emesso avvisi di accertamento, per gli anni di imposta 2007 -2008 e 2009, nei confronti della società CIT s.a.s. ai fini Iva ed IRAP e di D onato Giampietro (legale rappresentante e socio accomandatario), Donato Davide (socio accomandante), Donato Egelindo (socio accomandante) e Benvegnù Renza (socio accomandante), ai fini Irpef e addizionali, per un maggior reddito accertato alla società e aveva provveduto alle iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio.
2. La Commissione tributaria provinciale di Milano, riuniti i ricorsi separatamente proposti, con sentenze n. 2594/40/14, 2595/40/14 e 2596/40/14, li rigettava. 3.La Commissione tributaria regionale, adita dalla società e dai soci, riuniti gli appelli, in parziale riforma della sentenza impugnata, annullava le riprese pari a euro 53.150,00 ed euro 169.050,00 anno d'imposta 2007; le riprese pari a euro 411.337,00 ed a euro 112.500,00 anno d'imposta 2008; le riprese pari a euro 60.930,00, ad euro 117.300,00 e ad euro 757.033,00 anno d'imposta 2009, ai fini delle imposte dirette. 4.In particolare, i giudici di appello hanno affermato che: -) con riferimento ai rilievi relativi al recupero degli importi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 si concordava con quanto appurato e deciso in sede penale ai fini delle imposte d irette.
In sede penale erano state depositatetutte le fatture oggetto di contestazione e la stessa Guardia di Finanza aveva dato atto di non avere potuto fare ulteriori indagini sui conti correnti delle emittenti e di non avere fatto alcuna verifica in merito alla oggettiva esistenza delle prestazioni descritte in fatture; -) dovevano essere confermati i rilievi relativi ai costi di euro 4.039,00 e di euro 81.548, 00 non deducibili per l’anno 2007 e ai costi di euro 3.120,72 e di euro 4.039,00, per l’anno 2008, in quanto si era in presenza di operazioni che la società non aveva provato ai fini della detraibilità dei costi; -) con riferimento al rilievo dell’anno di imposta 2007, relativo alle fatture da ricevere per euro 192.682,00 ( f a tture da ricevere contabilizzate per euro 250.000,00 e documentate per euro 57.317,62) la ripresa andava confermata perché il conto fatture da ricevere esponeva il debito nei confronti dei fornitori e come contropartita il costo di competenza dell'esercizio , mentre g li importi dovevano essere contabilizzati analiticamente con riferimento ai beni e/o prestazioni ricevute distinte per fornitori/prestatori di servizio; -) con riferimento al rilievo anno d'imposta 2008, lavorazione t erzi euro400.000,00, ricavi di competenza anno 2009 euro 700.000,00 , non erano stati prodotti i documenti e gli elementi di calcolo che avevano determinato costi di competenza per l'anno 2008 di euro 400.000,00 ed i ricavi di competenza per l'anno 2009 di euro 700.000,00; -) le riprese ai fini Iva dovevano essere tutte confermate per carenza di approntamento dell'ordinaria diligenza della parte ricorrente da effettuarsi nei confronti del fornitore; -) quanto deciso nei confronti della società partecipata doveva essere statuito anche nei confronti dei soci partecipanti ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986. 5.La società CIT di Donato Giampietro C. s.a.s. e Donato Giampietro, Donato Davide, Donato Egelindo e Benvegnù Renza hanno proposto ricorso per cassazione con atto affidato asei motivi . 6.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso . 7.La società Equitalia Nord s.p.a. non ha svolto difese. 8.La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATOCHE 1.Il primo mezzo deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un motivo di appello ritualmente dedotto con il quale era stata denunciata violazione dell'art. 12, comma7, della legge n. 212/2000, in relazione alle dedotte nullità degli avvisi di accertamento per mancata notifica del P.V.C. ai singoli soci e per mancata allegazione dello stesso agli avvisi di accertamento di maggior reddito di partecipazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..
2. Il secondo mezzodeduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 109, comma 2, del d.P.R. 917/86 ritualmente dedotta in appello, sui costi non di competenzarelativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
3. Il terzo mezzo deducela violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 101 cod. proc. civ., sui costi non documentati per euro 192.682.00 riguardanti l’anno di imposta 2007, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..
4. Il quarto mezzodeduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sul rilievo relativo all’anno d'imposta 2008 (lavorazione terzi per euro 400.000,00 e ricavi di competenza anno 2009 per euro 700.000,00), per omesso esame della documentazione allegata sub doc. 13 e doc. 14, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; la violazione degli artt. 115 e/o 116 cod. proc. civ., per omessa valutazione di documenti allegati sub doc. 13 e doc. 14, decisivi ai fini della decisione, ex art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.; per omessa valutazione di documenti decisivi, allegati sub doc. 13 e doc. 14, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..
5. Il quinto mezzo deducela violazione o falsa applicazione degli artt. 19, comma 1 e 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/72, dell’art. 8 della legge n. 212/2012 e dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, sulleriprese ai fini Iva, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
6. Il sesto mezzo deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata aveva omesso ogni pronuncia sulledomande ed eccezioni svolti dai ricorrenti in tutti e tre i ricorsi in appello n. 4205/14, n. 4215/14 e n. 4299/14 (alle pagine 13 e segg.) relative al fatto che l'art. 5 del d .P.R. n. 917 del 1986 non aveva come presupposto d'imposta l'accertamento da parte dell'Ufficio di un maggior reddito a carico di una società di persone oggetto di contestazione.
7. In via preliminare va dato atto che la partericorrente ha depositato istanza con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e l’estinzione del procedimento, con compensazione delle spese processuali, rappresentando di avere presentato richiesta di definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016; che detta richiesta era stata accolta dalla società Equitalia come da piani di rateazione allegati e che, nelle more del procedimento, era avvenuto il pagamento integrale delle rate previste, come si evinceva dalla documentazione allegata. 7.1 Osserva il Collegio che dalle allegate ricevute di pagamento non risulta interamente corrisposto il debito da pagare, così come è stato determinato nelle allegate dichiarazioni di adesione, con la conseguenza che è necessario acquisire informazioni sull'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della societàCIT di Donato Giampietro C. s.a.s. e dei soci Donato Giampietro, Donato Davide, Donato Egelindo, Benvegnù Renza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione di informazioni sull'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della società CIT di Donat