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Ordinanza Interlocutoria — n. 186/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax assessment on poker club activities due to lack of standing and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 186/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's cassation appeal against a regional tax commission decision regarding the commercial nature of a poker club. The lower court had found the association engaged in economic activity and the taxpayer liable as a solidary obligator, rejecting defenses based on lack of registration and financial reporting. The supreme court rejected the appeal because the petition was filed by co-obligators rather than the named taxpayer, creating a standing issue that required interlocutory clarification before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 1 comma 197 l. 197/2022: The court must verify standing and procedural interest when a co-obligator files an appeal on behalf of a named taxpayer, potentially leading to dismissal if the petitioner lacks direct standing.

Parole chiave

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tax assessment poker club solidary obligation standing cassation appeal dismissal procedural interest verification co-obligator petition tassa sulle case da gioco reddito da lotterie, giochi e scommesse calciatore professionista

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 4, c.p.c.
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 2697 c.c.
civ., violazione dell’art. 2697 cod.
Art. 39 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
civ., error in iudicando in relazione all’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ritenendo che la sentenza abbia N.30259/22 R.G.
Art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
C.P.C., in relazione all’art. 15 del D.lgs.
Art. 1, comma 202, l. n. 197/2022
C.P.C., in relazione all’art. 15 del D.lgs.
Art. 15 D.lgs. n. 546/92
C.P.C., in relazione all’art. 15 del D.lgs.
D.M. 55/14
art. 38 cod. civ
art. 2697 cod. civ
civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ.
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Testo completo

ciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30259/2022R.G. proposto da: INCARDONA SALVATORE (C.F. NCRSVT94L15M088E ) , rappresentato e difes o dall’avv. ALBERTO SANTORO ( C.F. SNTLRT66A05F158L) e dall’Avv. CONCEZIONE MONICA D’AMICO (C.F. DMCCCZ72M5F158R) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec e –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Tributi – definizione agevolata N.30259/22 R.G.

Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 4258/05/22, depositata in data 10 maggio 2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 22 novembre 2023. RILEVATO CHE Il contribuente INCARDONA SALVATORE ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2014, relativo a IRAP,che traeva origine da un PVC e con il quale si era ritenut a la natura commerciale della A.

S. D. Winn Poker Club Ragusa , co n determinazione del reddito di impresa e recupero di maggiori imposte; che l’avviso veniva notificato al contribuente quale legale rappresentante, nonché, come risulta dalla sentenza impugnata,quale «autore delle violazioni quale persona che aveva agito in nome e per conto dell’associazione responsabile ai sensi dell’art. 38 cod. civ.» e che nella sentenza impugnata si è dato atto della riunione in primo grado di altro ricorso promosso dai coobbligati in solido ex art. 38 cod. civ. Comitini Dario, Comitini Giuseppe e Rizza Veronica; che la CTP di Ragusa, previa riunione dei ricorsi, ha dichiarato la definitività dell’accertamento nei confronti dell’associazione Winn Poker Club Ragusa, rilevando che il ricorso fosse stato proposto dall’Incardona in proprio e non quale legale rappresentante dell’associazione; ha, poi, accolto parzialmente il ricorso presentato dagli associati Incardona, Comitini Dario e Comitini Giuseppe rideterminando il reddito dell’A.S.D.

Winn Poker Club Ragusa, con conseguente rideterminazione degli importi nei confronti degli obbligati e ha accolto integralmente il ricorso proposto da Rizza Veronica; N.30259/22 R.G. Est. F. D’Aquino che la CTR della Sicilia, con sentenza in data 10 maggio 2022, ha rigettato l’appello dell’associato Incardona , ritenendo che l’atto impositivo è stato correttamente motivato, stante la conoscenza dell’originario PVC da parte del ricorrente, ritenendo altresì corretta la metodologia analitico-induttiva utilizzata dall’Ufficio e ritenendo rilevanti la mancata iscrizione dell’A.S.D. al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, la mancata produzione del rendiconto finanziario e l’assenza di democraticità ; ha, poi, accertato il giudice di appello che l’associazio ne svolgeva attività economica tramite la gestione di tornei di poker tipo Texas Hold’emai quali prendevano parte anche non associati, per i quali veniva richiesto il versamento di un corrispettivo e ha accertato lo svolgimento di attività professionale da parte dell’Incardona e degli altri associati Comitini Dario e Comitini Giuseppe, rilevando quanto all’Incardona la qualità di vicepresidente dell’associazione dall’8 settembre 2014; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorsol’Ufficio.

CONSIDERATO CHE Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ. nella parte in cui il giudice di appello ha valutato le prove a carico del contribuente, ritenendo la motivazione illogica e priva di riscontro delle difese di parte contribuente, contestandosi, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’avviso di accertamento correttamente motivato, avendo dovuto l’Ufficio procedere alla produzione in giudizio del PVCe dei suoi allegati; che conil secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., error in iudicando in relazione all’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ritenendo che la sentenza abbia N.30259/22 R.G.

Est. F. D’Aquino violato il principio di competenza in relazione al periodo di imposta oggetto di accertamento. che con il terzo motivo si deduce violazione in relazione all’ « ar t. 360, comma 1° n.

5) C.P.C., in relazione all’art. 15 del D.lgs. n. 546/92 e D.M. 55/14. Error in judicando», per non avere il giudice di appello indicato i criteri di liquidazione delle spese del primo e secondo grado di giudizio (benché siano state liquidate le sole spese del giudizio di appello), tenuto conto della riduzione tariffaria di cui all’art. 15 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; che il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo a termini dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022; che, come risulta dall’istanza del ricorrente in data 5 ottobre 2022 e dalla documentazione allegata, l’istanza risulta presentata non dal ricorrente ma daComitini Dario e Comitini Giuseppe Junior in relazione a diversa intimazione di pagamento; che, come risulta dalla sentenza impugnata, tali soggetti sono coobbligatidel ricorrente, già associati della A.

S. D. Winn Poker Club Ragusa, il cui autonomo ricorso (compreso l’odierno ricorrente Incardona) era stato originariamente riunito in primo grado e deciso simultaneamente; che appare, pertanto, opportuno interloquir e con il controricorrente, per verificare se – stante il disposto dell’art. 1, comma 202, l. n. 197/2022– vi è tuttora interesse alla decisione ; P. Q. M. La Corte dispone che il controricorrente comunichi, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, se ha interesse alla decisione e dis