Cassation court declares tax appeal extinguished due to taxpayer's voluntary settlement under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax appeal extinguished after the taxpayer submitted documents proving a voluntary settlement under the new definition law. Although the Agency of Revenue argued the case should proceed, it acknowledged the settlement in its own submission to the Court. Consequently, the judgment was dismissed as the dispute was resolved without a formal ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 d.l. 31 agosto 2022, n. 130; When a taxpayer voluntarily settles a tax dispute under the new definition law and the tax authority acknowledges this perfection, the ongoing judicial proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28998/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ex lege domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ITALTRADE SRL, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA TIMAVO 32, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI MARCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LOVISOLO ANDREA e prof. LOVISOLO ANTONIO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. DELLA LIGURIA n. 1233/2019,depositata il 18/10/2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria, quale giudice del rinvio adito a seguito della sentenza n 11306 del 2016 di questa Corte, h a nuovamente respinto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto il ricorso della Italtrade s.p.a. contro l'avviso di accertamento con il quale, per l’anno d’imposta 2003, l'Ufficio recuperò all'imposizione costi indeducibili per espressa previsione legislativa di cui all'art. 10, commi 10 e 1 , ultima parte , del T.U.I.R. (art. 76, commi 7 - bis e ter nella versione del T.U.I.R precedente).
La contribuente si difende con controricorso e successiva memoria, contenente istanza di cessazione della materia del contendere per effetto dell’adesione alla definizione agevolata. Considerato che: La contribuenteha depositato, notificandoli alla controparte, documenti (istanza di definizione della lite pendente corredata dalla relativa ricevuta di consegna in via telematica all'Agenzia delle e ntrate; modello F24 di quietanza del versamento di quanto dovuto)relativi alla definizione della lite ai sensi dell'art. 5 d.l. 31 agosto 2022, n. 130.
Il perfezionamento della definizione non è stato contraddetto dalla ricorrente Agenzia, che anzi ha incluso la relativa pratica, come perfezionataper definizione totale e senza diniego, nell’apposito elenco trasmesso a questa Corte. Il giudizio va quindi dichiarato estinto, restando le spese a carico della parte che le abbia anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il