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Ordinanza — n. 156/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows correction of its own order to deduct attorney fees due to clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 156/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a clerical error in its own order regarding the deduction of attorney fees. The lower court had omitted the deduction of costs for the opposing party's lawyers despite a formal request, while the applicant had already paid the full amount. The court ruled that the correction procedure under the Civil Code is appropriate to fix this omission and ensure the proper execution of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: The court may correct its own orders for material errors, including the omission of a request for cost deduction, to ensure the effective execution of the judgment and respect the principle of reasonable duration of proceedings.

Parole chiave

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correction of material errors omission of cost deduction clerical error in judgment attorney fee distribution Civil Procedure Code executive title Supreme Court order spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Detta procedura, ai sensi dell'art. 391 - bis cod.
Art. 287 c.p.c.
Art. 93, second comma, c.p.c.
Infatti, la procedura di correzione - oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
art. 391 - bis cod. proc. civ
Detta procedura, ai sensi dell'art. 391 - bis cod. proc. civ., è un rimedio applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione).

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 05/11/2021, n. 32200
Cass., Sez. Un., 27/06/2002, n. 9438
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13232/2023 R.G. proposto da : F.G.A. DISTRIBUZIONE S.R.L., domiciliata presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione in Roma, piazza Cavour, con l’avvocato MENNELLA LEONARDO che larappresenta e difende unitamente all'avvocato ABET GIOVANNI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- per la correzione dell’errore materiale nell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 14656/2023 , depositata i l 25/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023dal Consigliere MICHELE CATALDI.

Rilevato che: 1.con ricorso iscritto al n.r.g. 1670/2016 l’Agenzia delleEntrate chiese la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5192/44/15, depositata il 01 giugno 2015. Gli Avv.ti Giovanni Abet e Leonardo Mennella, nell’interesse della società F.G.A. Distribuzione s.r.l. , resiste ndo con controricorso e successiva memoria, in entrambi gli atti difensivi formularono istanza di distrazione delle spese edonorari di lite in loro favore. Questa Corte, conl’ordinanza n. 14656, pubblicata il 25.5.2023, ha rigettato il ricorso e ha c ondanna to la ricorrente a pagare alla controricorrente, delle spese del giudizio, che ha liquida to in € 11.000,00, oltre ad € 200,00 per spese borsuali ed alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge, tuttavia omettendo, per mero errore materiale, la distrazione in favore dei difensoriche ne avevano fatto apposita istanza.

La contribuente, con il ricorso ora in decisione, chiede la correzione dell’errore material e costituito dall’omessa pronuncia sulla distrazione. Considerato che: 1.Il ricorso è ammissibile e fondato (ex plurimis cfr. Cass , Sez. Un., 05/11/2021, n. 32200, secondo cui è utilizzabile il procedimento per la correzione degli errori materiali, in ipotesi di omessapronuncia sull'istanza di distrazione delle spese presentata dal difensore. Infatti, la procedura di correzione - oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale dellaragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo.

Detta procedura, ai sensi dell'art. 391 - bis cod. proc. civ., è un rimedio applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione). Va, quindi, accolto il ricorso e dispo sta la correzione dell’ordinanza n. 14656/2023 del 25.5.2023 di questa Corte, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, in calce alle parole “... alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori ...” le seguenti parole: “Spese distratte a favore deidifensori della controricorrente dichiaratisi anticipatari”.

Nulla sulle spese, poiché « Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 - bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali» (Cass. , Sez. Un., 27/06/2002,n. 9438, ex plurimis), oltre che in considerazione della mancata costituzione della controparte della ricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispo ne la correzione dell’ordinanza n. 14656/2023 del 25.5.2023 di questa Corte, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, in calce alle parole “... alle speseforfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori ...” le seguenti parole: “Spese distratte a favore dei difensori della controricorrente dichiaratisi antic