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Ordinanza — n. 136/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court annuls tax notice; taxpayer withdraws appeal; court declares proceedings extinguished without costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 136/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Regional Tax Commission annulled a tax assessment notice, ruling that a payment received by the taxpayer was compensatory rather than taxable income. The Tax Agency appealed to the Supreme Court, arguing the sum should be taxed as earnings. The Agency subsequently withdrew the appeal, leading the Court to declare the proceedings extinguished without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 6, 51 d.P.R. 917/1986; Art. 306 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings automatically upon the opposing party's knowledge, without requiring their acceptance.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal procedural extinction tax income classification loss of chance compensation Supreme Court procedure rimborso dell'imposta preventiva ricupero d'imposta compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 6, 51 d.P.R. 917/1986
Art. 306 c.p.c.
34429/2019); invero, poiché l'art. 306 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 306 cod. proc. civ
34429/2019); invero, poiché l'art. 306 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 34429/2019
Cass. n. 14782/2018
115 del 2002 (Cass. n. 14782/2018).
Sez. U,n. 34429/2019
Sez. U,n. 34429/2019); invero, poiché l'art.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 176 / 20 22 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 -ricorrente - contro SICILIANI ADOLFO - intimato - avverso la sentenza n. 1719/ 20 2 1 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositatail 18 maggio 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023dal consigliere dott. Francesco Cortesi .

Rilevato che: l’Agenzia delle entrate ha impugnato, con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Calabria, integralmente riformando la decisione di primo grado resa dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone, ha annullato l’avviso di accertamento num. TD 5050100592/2014, notificato ad Adolfo Siciliani; l’atto impositivo conteneva ripresa a tassazione, a fini Irpef, del maggior reddito del contribuente, determinatosi per effetto della somma ricevuta in pagamento dall’ASP di Crotone all’esito di un contenzioso insorto per il pagamento di emolumenti; i giudici d’appello hanno ritenuto che la somma percetta non avesse natura retributiva, bensì risarcitoria, essendo volta a ristorare il contribuente della maturata perdita di chance; il contribuente è rimasto intimato.

Considerato che: l’unico mezzo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 51 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); l’Agenzia delle entrate critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito valore risarcitorio all’importo corrisposto al contribuente a titolo di ristoro di una perdita di chance; con atto depositato il 21 luglio 2022, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso, chiedendo a questa Corte di decidere in conformità, con compensazione delle spese; la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (per tutte Cass.

Sez. U,n. 34429/2019); invero, poiché l'art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non richiede l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali; non vi è a provvedere sulle spese di lite, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato; non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzio