Cassation court dismisses appeal after taxpayer withdraws case due to appellate court correcting a clerical error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible after the taxpayer withdrew the case following a clerical correction in the appellate judgment. The taxpayer had initially challenged tax assessment notices for lack of proper signature and non-deductibility of costs, arguing contradictions between the appellate court's reasoning and its ruling. The court ruled that the withdrawal was effective upon the opposing party's knowledge, extinguishing the proceedings without further analysis of the substantive tax issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306 cod. proc. civ.; Art. 132 cod. proc. civ.: The withdrawal of a cassation appeal is effective upon the opposing party's knowledge and produces the extinction of the proceedings regardless of acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 331 / 20 22 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 -ricorrente - contro SILOP s.r.l. - intimata - avverso la sentenza n. 4943/ 20 2 1 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositatail 24 maggio 2021 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023dal consigliere dott. Francesco Cortesi .
Rilevato che: l’Agenzia delle entrate ha impugnato, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Sicilia, integralmente riformando la decisione di primo grado resa dalla Commissione tributaria provinciale di Enna, ha annullato gli avvisi di accertamento notificati a Silop s.r.l. contenenti ripresa a tassazione di maggior reddito a fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2010; gli atti impositivi erano stati impugnati dalla contribuente sull’assunto della loro invalidità per difetto di sottoscrizione da parte di funzionario munito del corrispondente potere; nel merito, la società aveva poi contestato la pretesa erariale nella parte in cui aveva ritenuto la non deducibilità di alcuni costi; la società contribuente è rimasta intimata.
Considerato che: con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt.132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dolendosi del contrasto presente nella sentenza d’appello fra motivazione e dispositivo; la pronunzia impugnata, infatti, dopo aver ampiamente illustrato le ragioni dell’infondatezza del gravame proposto dalla società contribuente, conteneva nel dispositivo la declaratoria di accoglimento dello stesso e di integrale riforma della sentenza impugnata; il secondo motivo si appunta sulla medesima questione, che denunzia sotto forma di violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.;con atto depositato il 7 agosto 2023la ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso, chiedendo a questa Corte di decidere in conformità, essendo nel frattempo intervenuta la correzione della sentenza d’appello per errore materiale; la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (per tutte Cass.
Sez. U,n. 34429/2019); invero, poiché l'art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non richiede l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali; non vi è a provvedere sulle spese di lite, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato; non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’esti