Cassation court allows tax appeal resumption by ruling the deadline included a 31-day holiday suspension period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal to resume the tax proceedings, overturning a lower court decision that declared the appeal untimely. The taxpayer argued that the six-month deadline for resumption should include a 31-day holiday suspension period, extending the deadline to December 11, 2019, when the appeal was actually notified. The court agreed, ruling that all procedural deadlines must account for holiday suspensions, thereby validating the taxpayer's timely filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63 d.lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 1, comma 1, l. 7/10/1969 n. 742; Art. 155, c.p.c.: The six-month period for resuming proceedings after cassation annulment includes the mandatory holiday suspension, and failure to account for it renders a resumption appeal untimely.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 13067 / 20 22 , propost o da: LUCENTE LUCA, in proprio e quale coerede di Lucente Dino Ugo e Bruzzese Caterina, rappresentat o e difes o , per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti CESARE GLENDI e ANDREA MANZI , elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in ROMA, VIA ALBERICO II, N. 33 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - avverso la sentenza n. 890 / 20 2 1 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositatail 17 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:
1. Luca Lucente ricevette la notifica di tre avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione – suo e del dante causa Dino Ugo Lucente – nella società Skema s.a.s., attinta da precedenti atti impositivi per la rettifica del reddito d’impresa e successivamente estinta. Gli atti furono impugnati dal contribuente e dalla madre Caterina Bruzzese, anch’essa destinataria di avvisi in quanto socia ed erede, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova; quest’ultimarespinse i ricorsi. Avverso tale decisione i contribuenti proposero distinti appelli innanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria, la quale, riunite le impugnazioni, le accolse, rilevando che non vi era prova dell’avvenuta notifica del ricorso alla società Skema, poi estinta.
2. Questa Corte, interessata dal ricorso erariale, cassò con rinvio la sentenza d’appello con propria ordinanza n. 12600/2019 , osservando che l’assoggettamento ad imposta dei soci si fonda sul principio di trasparenza di cui all’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che implica una presunzione di effettiva percezione del reddito, donde la legittimazione attiva e passiva dei soci medesimi nelgiudizio instaurato nei confronti della società per effetto della sua estinzione, senza che assuma rilievo la validità della relativa notifica. Il giudizio fu riassunto innanzi alla C.T.R. dal solo Luca Lucente, anche quale erede di Caterina Bruzzese, nel frattempo deceduta; il ricorso in riassunzione fu tuttavia dichiarato inammissibile per tardività dai giudici del rinvio. Questi ultimi, in particolare, ritennero che il ricorso andasse notificato entro il 10 dicembre 2019, giorno anteriore alla data dell’effettiva notificazione.
3. Il contribuente ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da successiva memoria. L’amministrazione finanziaria non ha svolto difese. Considerato che:
1. L’unico mezzo di ricorso denunzia violazione dell’art. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con l’art. 1, primocomma, della l. 7 ottobre 1969, n. 742, e con l’art. 155, primo e secondo comma, cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, osservando che il termine semestrale per la riassunzione del giudizio di rinvio – nella specie decorrente dal 10 maggio 2019, giorno del deposito dell’ordinanza di cassazione – andava calcolato tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini, che è di trentuno giorni (dal 1° al 31 agosto), ed era così destinato a scadere l’11 dicembre 2019, giorno nel quale il ricorso in riassunzione era stato notificato.
2. Il motivo è fondato. Il termine semestrale per la riassunzione del giudizio a seguito dell’annullamento con rinvio – decorrente dalla data di deposito dell’ordinanza di questa Corte, vale a dire dal 10 maggio 2019 – comporta il necessario computo della sospensione feriale, che interessa indistintamente tutti i termini processuali, i quali riprendono a decorrere dopo tale periodo (si vedano, quali precedenti specifici in termini, sia pure nella vigenza del previgente termine di quarantasei giorni, Cass. n. 12245/2007 e Cass. n. 4297/2004).
Nel caso di specie, pertanto, la C.T.R. avrebbe dovuto aggiungere tale periodo, pari a trentuno giorni, al termine semestrale preso a riferimento, così da determinare la scadenza di quest’ultimo all’11 dicembre 2019 e rilevare la tempestività del ricorso in riassunzione. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, provveda all’accertamento demandato con la precedente ordinanza di rinvio, previo rilievo della tempestività del ricorso in riassunzione, e liquidi altresì le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di