Court dismisses tax appeal as inadmissible due to taxpayer's voluntary waiver of pending litigation under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the taxpayer's appeal against the tax assessment inadmissible. The taxpayer had voluntarily submitted an application to suspend the proceedings under a specific law, opting for a payment plan and adhering to it. The Court ruled that this voluntary action constituted a waiver of the right to pursue the pending litigation, thereby creating a lack of interest to continue the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 236, l. 197/2022; Art. 390 c.p.c.: A taxpayer's voluntary application to suspend proceedings and adhere to a payment plan constitutes a waiver of pending litigation, resulting in a lack of interest to cultivate the appeal and justifying a declaration of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4248/2015 R.G. proposto da: PRAMPOLINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO TREVISAN (TRVMRC75P22F241F) rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA GIGANTINO (GGNGLC68L05L483Y) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI (RCCSNT62L22H501Q) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO CIMETTI (CMTMRZ59E16L781D) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.
TRIB. REG. LOMBARDIA n. 3228/2014 depositata il 17/06/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Alessandro Prampolini ricorre, con cinque motivi, avverso la sentenza della CTR in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso l’estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 06820100278380583000 dell’importo di euro 11.366,73, avente ad oggetto la tassazione separata del TFR per il periodo di imposta 2005.
2. Resiste l’Amministrazione con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si dà atto che il ricorrente ha depositato in data 31/10/2023 “Istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, c. 236, l. 197/2022”, dando atto:
i) di avere aderito alla c.d. rottamazione quater con istanza del 2 maggio 2023 prot. W- 2023050206516111, optando per il pagamento dilazionato in 18 rate trimestrali; ii) che in data 28 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al contribuente il provvedimento di accoglimento con relativo piano di rateizzazione (v. doc. 2 allegato all’istanza); ii) che in data 29 ottobre 2023 ha versato la prima rata, come da quietanza di versamento allegata quale doc. 3.
2. La dichiarazione di adesione del contribuente comporta necessariamente l’assunzione da parte del contribuente dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022.
3. Sebbene l’Ufficio non si sia pronunziato in merito e non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c. (l’istanza non afferma in modo esplicito la volontà di rinunciare al ricorso e non risulta comunicata all’Avvocatura), la dichiarazione del contribuente dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).
4. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravv