Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with notification renewal order under civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to renew the service of process on the tax agency within the mandated 60-day period. Although the lower court had previously ordered a renewal due to an invalid notification to the former tax agent, the appellant did not submit the corrected document before the deadline expired. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal inadmissible and declined to address the appellant's claims regarding litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 164 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: In cassation proceedings, failure to comply with an order to renew notification of the appeal renders the appeal inadmissible, as the defect constitutes a nullity not subject to cure after the deadline.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility notification renewal order tax agency service of process procedural nullity cure civil procedure rules Italy ritiro della domanda di revisione procedura di ricupero d'imposta contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 164 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Rilevato che: - Niccolò Trieste ricorreva, con unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe della CTR del Lazio, pronunciatasi a seguito di rinvio della Corte di cassazione, lamentando, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U.n. 4845 del 23/02/2021
Cass. Sez. U. n. 15911 del 08/06/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23449/2020 R.G. proposto da: TRIESTE NICOLÒ, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO, 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TOZZI (TZZLSN68D16H501I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 6875/2019 depositata il 11/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che: - Niccolò Trieste ricorreva, con unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe della CTR del Lazio, pronunciatasi a seguito di rinvio della Corte di cassazione, lamentando, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 15 del D.Lgs. 546/1992 e degli artt. 2, 4 e 5 del DM 55/2014; - il ricorrente si doleva della errata quantificazione delle spese di lite afferenti ai veri gradi di giudizio liquidate nella sentenza, in relazione al valore della controversia; - con ordinanza interlocutoria n. 21687/2022, notificata al ricorrente in data 8.7.2022 la Corte rilevava che la notifica era stata eseguita nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione Roma, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall’Avv.

Brancaccio e che tale notifica, effettuata nei confronti dell’originario difensore è invalida, ma tale invalidità, integrando una fattispecie di nullità, è suscettibile di sanatoria, a seguito della rinnovazione dell’atto introduttivo del giudizio, posta la mancata costituzione dell’Ufficio; - la Corte disponeva, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la rinnovazione della notifica, in applicazione del principio affermato da questa Corte (Cass. Sez. U.n. 4845 del 23/02/2021; conf. Sez. U. n. 15911 del 08/06/2021) secondo cui in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agentedella riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, ma che tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta; - il ricorrente ha depositato memoria sia prima della precedente adunanza, sia in vista di quella odierna; - l’atto di rinnovo della notifica nel suddetto termine non risulta essere stato depositato dal ricorrente;

Ritenuto: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , non essendo stato adempiuto l’ordine di rinnovo della notifica; - che non si provvede in merito alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma