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Ordinanza — n. 12/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as tax dispute settled via simplified procedure under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal dismissed without examining the substantive arguments regarding sector studies and expert reports. The appellant, CIS s.r.l., had voluntarily initiated the simplified settlement procedure under Law 197/2022 and paid the required first installment. Consequently, the judgment was extinguished by operation of law upon the completion of these formalities.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi da 197 a 202 della l. 22 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 194 della l. 197 del 2022: The filing of a request for simplified settlement and the payment of the first installment within the statutory deadline automatically extinguish the judicial proceedings, rendering further examination of merits unnecessary.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute resolution judicial extinction Law 197/2022 first installment payment Cassation dismissal tax administration appeal analisi costo-efficienza

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi da 197 a 202 della l. 22 dicembre 2022, n. 197
Art. 1, comma 194 della l. 197 del 2022
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 13574/ 20 22 , propost o da: CIS s.r.l, in persona del legale rapp.te pro tempore Giuseppe Robilatte, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. ALESSANDRO DAGNINO, presso il quale è domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO, N. 2 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - avverso la sentenza n. 10155/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 16 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023dal consigliere dott.

Francesco Cortesi. Rilevato che: il 3 dicembre 2015 l’Agenzia delle entrate notificò a CIS s.r.l. un avviso di accertamento contenente ripresa a tassazione, a fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2012, oltre all’irrogazione di sanzioni, maggiori ricavi non dichiarati e un maggior volume di affari, desunti dall’applicazione degli studi di settore e dal fatto che la contribuente non aveva risposto all’invito al contraddittorio rivoltole dall’Erario; la società impugnò vittoriosamente l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta; il successivo appello, proposto dall’Amministrazione, fu accolto con la sentenza indicata in epigrafe; i giudici regionali ritennero che, a prescindere dalla volontarietà o meno della sottrazione al contraddittorio da parte di CIS, non sussistessero ragioni per sottrarre la stessa all’applicazione degli studi di settore; inoltre, ritennero fondato il rilievo attinente ai costi per servizi, esposti in termini notevolmente superiori a quelli effettivi; la sentenza d’appello è stata impugnata da CIS con ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Amministrazione non ha svolto difese in questa sede.

Considerato che: con il primo motivo, denunziando violazione degli artt. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, e 2697 cod. civ., la ricorrente lamenta che la C.T.R. avrebbe attribuito agli studi di settore un’efficacia probatoria non riconosciuta dalla legge, senza valutare le controprove da lei offerte; con il secondo motivo, denunziando omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la società ricorrente assume che i giudici d’appello avrebbero trascurato di esaminare le risultanze della perizia di parte da lei prodotta; non occorre procedere all’esame dei due motivi di ricorso, in quanto, con nota depositata il 22 maggio 2023 a mezzo del proprio procuratore speciale a ciò abilitato, la ricorrente ha dichiarato di aver dato corso alla procedura di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi da 197 a 202, della l. 22 dicembre 2022, n. 197; l’istanza è stata corredata dalla produzione della domanda di definizione agevolata e della prova dell’avvenuto versamento della prima rata dell’importo previsto per la definizione; in prossimità dell’udienza, ad abundantiam, la ricorrente ha dato prova dell’avvenuto saldo; ai sensi dell’art. 1, comma 194, della l. 197 del 2022, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2023; il comma successivo prevede poi che al deposito della documentazione che comprova tali circostanze faccia seguito la declaratoria di estinzione del giudizio (con decreto od ordinanza, a seconda che sia stata o meno fissata l’udienza di discussione); va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte