Italian Court orders integration of necessary co-fidejussors due to procedural defect in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's claims regarding the revocation of the default judgment and the calculation of legal fees. The court found the appellant's arguments insufficient and illogical, noting that the lower court properly addressed the issues raised. Consequently, the decision ordered the integration of the necessary co-fidejussors into the proceedings to ensure a complete adversarial process before any further judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., nn. 1 e 3; Art. 91, 92, 112 c.p.c.: When necessary co-litigants are absent from the appeal, the court must order their integration to ensure the principle of contradiction, and substantive claims regarding fee calculations or procedural errors are inadmissible without proper participation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15691/2021 R.G. proposto da : TOVECCI ALFREDO, domiciliato ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Calò Massimo; -ricorrente- contro HOLIDAY RESORT S.P.A.; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4067/2020depositata il 27/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dalla Consigliera dr.ssa Antonella Pellecchia; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/12/2024 dalla Consigliera Antonella Pellecchia a seguito di riconvocazione del Collegio in modalità mista, nella medesima composizione, dell’udienza del 23/12/2024.
FATTI DI CAUSA 1. La presente controversia, per quanto ancora d’interesse, trae origine dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli a favore della società ITALFONDIARIO s.p.a. e nei confronti dei signori Alfredo Tovecci ed altri, per il pagamento di € 2.306.964,41, in virt̀ della garanzia personale da questi ultimi prestata per il debito della società Residencehotel S.r.l., derivante dal contratto di finanziamento del 23 aprile 2003 stipulato per atto pubblico e relativo alle rate scadute e rimaste insolute. Con sentenza n. 374/2013 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione.
2. Con sentenza n. 4067/2020 del 27.11.2020, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’interposto gravame, ha revocato nei confronti del Tovecci il decreto ingiuntivo condannandolo al pagamento in favore della società Holiday Resort s.p.a. della somma di euro 1.989.755,10, con interessi di mora. Ha altresì condannato i sigg. Antonio Martusciello e Luisa Casolari a tenere indenne il Tovecci, nei limiti di un sesto ciascuno, di quanto condannato a pagare all’Holiday Resort s.p.a.
3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Tovecci propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. 3.1.L’intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ai sensi dell’art. 360 cpc, nn. 1 e 3). Violazione degli artt. 91, 92 e 112 cpc. Motivazione insufficiente ed illogica. Pronuncia ultra petitacirca l’errato governo (e modifica) delle spese del primo grado”. Si duole che la corte di merito abbia esaminato solo la domanda del Tovecci, non considerando che in difetto di specifica impugnazione da parte degli altri co-fideiussori, rimasti contumaci, questi ultimi 3 di 5 restano vincolati al giudicato delle statuizioni di primo grado sia in ordine al debito nei confronti della Holiday Resort s.p.a. (succeduta alla Italfondiario s.p.a.) sia in ordine alle spese di lite del giudizio di primo grado, compreso il disposto rimborso delle spese di CTU.
Lamenta che la statuizione della corte di appello determina un ‘paradosso giuridico’, se non addirittura una duplicazione di titoli, venendo nella specie in rilievo, da un lato, la sentenza di primo grado - opponibile ai co - fideiussori Martusciello - Casolaro e Frascione-Sosaro essendo nei loro confronti passata in giudicato- consente ad alla Holiday Resort s.p.a. di ripetere dagli stessi le spese di tale processo (e della fase monitoria) nonché quelle della CTU; per altro verso, la sentenza di secondo grado che, all’esito della disposta revoca del decreto ingiuntivo con riliquidazione (pur non richiesta dalla Holiday Resort s.p.a.) delle spese anche del giudizio di primo grado (compresa la fase monitoria nonostante la revoca del decreto ingiuntivo) contempla la sua condanna a pagare le stesse spese ed a rimborsare la medesima CTU. 4.2.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ai sensi dell’art. 360 cpc, nn. 1 e 3). Violazione degli artt. 91, 92, 112 cpc. Violazione dei parametri Ministeriali per la determinazione dei compensi dell’avvocato. Motivazione insufficiente ed illogica. Omessa pronuncia circa l’errato governo (e modifica) delle spese del secondo grado anche in relazione al rigetto dell’appello incidentale ed all’accoglimento della domanda per l’azione di regresso”. Lamenta che le spese legali del secondo grado sono state liquidate al di fuori dei parametri ministeriali vigenti senza alcuna valida indicazione dei criteri di determinazione.
5. Va pregiudizialmente osservato che non risultano citati i cofideiussori, Antonio Martusciello, Luisa Casolaro, Davide Sosaro, Daniela Sosaro e Brigida Frascione, che hanno partecipato al giudizio di primo grado e risultano citati anche nel giudizio di appello, pur se rimasti contumaci. Va pertanto ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei medesimi, ricorrendo nella specie un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. Con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Antonio Martusciello, Luisa Casolaro, Davide Sosaro, Daniela Sosaro e Brigida Frascione, con termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 25 giugno 2024, d