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Ordinanza — n. 35311/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as equitable peace judge decisions are only appealable, not cassable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35311/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible the municipality's appeal against a peace judge's decision dismissing a water bill claim based on prescription. The lower court applied a two-year prescription period, but the municipality argued for a different legal interpretation. The Supreme Court ruled that equitable decisions by peace judges are limited appeals only and cannot be challenged via cassation unless specific statutory conditions are met.

Regesto Legislator

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Art. 339, 3° comma, cod. proc. civ.; Art. 360, 1° comma, cod. proc. civ.: Equitable decisions of the peace judge are subject to limited appeal and are not susceptible to cassation for ordinary grounds.

Parole chiave

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equitable decision peace judge cassation inadmissibility limited appeal prescription period canone d'acqua tassa per l'evacuazione delle acque di scarico termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 339, 3° comma, cod. proc. civ.
L’unico rimedio impugnatorio ammesso avverso la impugnata pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, 3° comma, cod.
Art. 360, 1° comma, cod. proc. civ.
Art. 113, 2° comma, cod. proc. civ.
(se si esclude la revocazione per motivi ordinari), avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativa ad un contratto che non è stato dedotto essere stato concluso mediante moduli o formulari (giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod. proc. civ. (v.
Art. 10, l. n. 205/2017
Il Comune di San Nicola La Strada denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
art. 339 c.p
L’unico rimedio impugnatorio ammesso avverso la impugnata pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, 3° comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11/06/2012, n. 9432
Cass. 11/06/2012, n. 9432; Cass.
Cass. 12/02/2018, n. 3290
9432; Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass.
Cass. 19/01/2021, n. 769
3290; Cass. 19/01/2021, n. 769).
Cass. 20/11/2024, n. 29840
Cass. 7/07/2017, n. 18658
Cass. 7/07/2017, n. 18658).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2070/2023 R.G. proposto da: COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASAL SELCE 441-A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO BATTIATO (BTTGDU65S07H501F), rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO RICCIARDI (RCCMRA67E22B963E); -ricorrente- contro SAVARESE TERESA GIACOMA; -intimata- avverso la SENTENZA del GIUDICE DI PACE di CASERTA n. 2187/2022, depositata il 24/11/2022 e notificata il 7/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di Caserta, con la sentenza n. 2187/2022, depositata in data 24/11/2022 e notificata il 7/12/2022, ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito per canoni idrici dal 31.12.2015 al 23.11.2017 avanzata da Teresa Giacoma Savarese nei confronti del Comune di San Nicola La Strada e, per l’effetto, ha dichiarato non dovuto l’importo di euro 179,00 di cui alla fattura n. 8585/2020 per intervenuta prescrizione, ritenendo applicabile il termine di prescrizione biennale di cui alla l. n. 205/2017. Avverso la suindicata sentenzapropone ora ricorso per cassazione il Comune di San Nicola La Strada, articolando un motivo unico.

Teresa Giacoma Savarese non ha svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Il Comune di San Nicola La Strada denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 205/2017, per avere il giudice a quofatto applicazione del termine di prescrizione biennale ivi introdotto relativamente ad una fattura riguardante consumi idrici il corrispettivo dei quali era divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020. Il ricorso è inammissibile. L’unico rimedio impugnatorio ammesso avverso la impugnata pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, 3° comma, cod. proc. civ. (se si esclude la revocazione per motivi ordinari), avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativa ad un contratto che non è stato dedotto essere stato concluso mediante moduli o formulari (giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod. proc. civ. (v.

Cass. 11/06/2012, n. 9432; Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass. 19/01/2021, n. 769). Più volte questa Corte ha avuto occasione di precisare che la surriferita conclusione, pur non desumibile esplicitamente dall’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ., posto che l'avverbio "esclusivamente" ivi utilizzato potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l'interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5dell'art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione , si giustifica, oltre che per un'elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che, rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo, rappresenterebbero un loro allargamento , in forza dell’ art. 360, 1° comma, cod.proc.civ. che prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado:

Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo commadell'art. 339 c.p.c. (v. anche in riferimento a vicende che hanno coinvolto l’odierno comune ricorrente, senza pretesa di completezza: Cass.20/11/2024, n. 29840; Cass. 11/11/2024, n. 29080;

Cass.7/11/2024, n. 28752, n. 28751, n. 28748; Cass. 30/10/2024, n. 28068; Cass. 11/10/2024, n. 26515, n. 26474, n. 26469). Vale d’altro canto osservare che là dove si fosse trattato di contratto concluso mediante moduli o formulari (il che non risulta dedotto dall’odierno ricorrente, né è deducibile dai fatti di causa), il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile, trattandosi in tale ipotesi di decisione secondo diritto , ex art. 113, 2° comma, cod.proc.civ., come tale appellabile e non già impugnabile con ricorso per cassazione (v.

Cass. 7/07/2017, n. 18658).

2) Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo Teresa Giacoma Savarese svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del comune ricorrente, in favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. Così deciso nella Camera di Consig