Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Immobiliare Toni S.r.l., did not request a decision on the proposal, whereas the respondents, Amco Asset Management Company S.p.A. and Intesa San Paolo, had already exhausted their defensive activities. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3416/2024 R.G. proposto da : IMMOBILIARE TONI SRL, elettivamente domiciliato in BARI VIA SPARANO DA BARI 56 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ROMITO DOMENICO (RMTDNC56R05A662V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A, TATOOINE LEASECO, TATOOINE SPV S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. MONTANELLI 11, presso lo studio dell’avvocato CAPRINO GAETANO (CPRGTN43S19A766P) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro INTESA SAN PAOLO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3389/2023 depositata il 30/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo; non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Così decis