Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 35307/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35307/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35307/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.639/2024 R.G. proposto da : SOFIA ANALISA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V) rappresentato e difeso dall'avvocato CONTIN MAURO (CNTMRA68T08D442Z) -ricorrente- contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., elettivamente domiciliato in PADOVA VIA N.TOMMASEO 13, presso lo studio dell’avvocato PALOMBI EDOARDO (PLMDRD66D26A783T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro DAL POZZOLO BARBARA, ODETTI MARIO, CASOTTO MAURIZIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2003/2023 depositata il 10/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35307/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SOFIA ANALISA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V) rappresentato e difeso dall'avvocato CONTIN MAURO (CNTMRA68T08D442Z) -ricorrente- contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., elettivamente domiciliato in PADOVA VIA N.TOMMASEO 13, presso lo studio dell’avvocato PALOMBI EDOARDO (PLMDRD66D26A783T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro DAL POZZOLO BARBARA, ODETTI MARIO, CASOTTO MAURIZIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2003/2023 depositata il 10/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
carenza di legittimazione spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese indennità di patrocinio diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.639/2024 R.G. proposto da : SOFIA ANALISA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V) rappresentato e difeso dall'avvocato CONTIN MAURO (CNTMRA68T08D442Z) -ricorrente- contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., elettivamente domiciliato in PADOVA VIA N.TOMMASEO 13, presso lo studio dell’avvocato PALOMBI EDOARDO (PLMDRD66D26A783T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro DAL POZZOLO BARBARA, ODETTI MARIO, CASOTTO MAURIZIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2003/2023 depositata il 10/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimat i , non avendo i medesim i svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Così deciso