Decreto — n. 35301/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24675/2023 R.G. proposto da : ANZALONE SALVATORE, ASARO ELODIA MARIA, elettivamente domiciliati in CALTANISSETTA VIA SARDEGNA, presso lo studio dell’avvocato GINEVRA CLAUDIO (GNVCLD56D10B429E) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 S.R.L. GIA' MPS, elettivamente domiciliato in Caltanissetta VIALE DELLA REGIONE N. 172, presso lo studio dell’avvocato BALISTRERI NICOLA PASQUALE (BLSNLP79E19G273H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.215/2023depositata il 08/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35301/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità in favore dell ’altra i ntimata , non avendo la medesima svolto attività difensiva.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24675/2023 R.G. proposto da : ANZALONE SALVATORE, ASARO ELODIA MARIA, elettivamente domiciliati in CALTANISSETTA VIA SARDEGNA, presso lo studio dell’avvocato GINEVRA CLAUDIO (GNVCLD56D10B429E) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 S.R.L. GIA' MPS, elettivamente domiciliato in Caltanissetta VIALE DELLA REGIONE N. 172, presso lo studio dell’avvocato BALISTRERI NICOLA PASQUALE (BLSNLP79E19G273H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.215/2023depositata il 08/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo;
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità in favore dell ’altra i ntimata , non avendo la medesima svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna i parte ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 8 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente, Così deciso in Ro