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Decreto — n. 35297/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal after 40 days; costs awarded to opposing parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 35297/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, represented by three parties, did not respond to the proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay litigation costs to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: If a cassation appeal remains unaddressed for 40 days after the court's proposal for settlement, it is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with costs awarded to the opposing parties.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal 40 day proposal period extinction of proceedings litigation costs allocation Code of Civil Procedure indigenza processuale non provata spese di difesa procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23803/2023 R.G. proposto da : MONTICINI BIANCA MARIA CRISTINA, CONSULTA SRL, ZIPPI LUCIANO, elettivamente domiciliati in CARDITO CORSO CESARE BATTISTI, 24, presso lo studio dell’avvocato RICCIO BIAGIO (RCCBGI64S08B759D) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro DILE SPV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo studio dell’avvocato DI DONATO GIACINTO (DDNGNT72H19H501X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA CAMBIANO 1884 SPA, elettivamente domiciliato in PISTOIA PZZA GIOVANNI XXIII, presso lo studio dell’avvocato NANNOTTI FABIO (NNNFBA58H18G713R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AREC NEPRIX SPA (GIÀ NEPRIX SRL), BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO SOC COOP PER AZIONI -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.855/2023 depositata il 20/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente;

Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità in favore dellealtre intimat e, non avendo le medesime svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente. Così dec