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Decreto — n. 35295/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35295/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35295/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23056/2023 R.G. proposto da : FALLIMENTO GRUPPO ROMA RADIO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PADRE SEMERIA 33, presso lo studio dell’avvocato DI MAURO FRANCESCO (DMRFNC66B16H501H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NICOLANTI FRANCO, LOMBARDI CRISTINA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DI SAN SILVESTRO N. 8, presso lo studio dell’avvocato TANICO MARIA ANTONIETTA (TNCMNT66B53L682Z) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCHETTI LUCA (LCHLCU81A23C745V) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2757/2023 depositata il 14/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35295/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FALLIMENTO GRUPPO ROMA RADIO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PADRE SEMERIA 33, presso lo studio dell’avvocato DI MAURO FRANCESCO (DMRFNC66B16H501H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NICOLANTI FRANCO, LOMBARDI CRISTINA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DI SAN SILVESTRO N. 8, presso lo studio dell’avvocato TANICO MARIA ANTONIETTA (TNCMNT66B53L682Z) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCHETTI LUCA (LCHLCU81A23C745V) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2757/2023 depositata il 14/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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legittimazione per agire in via esecutiva condono delle spese procedurali spese di esecuzione anticipo delle spese opposizione al precetto esecutivo condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23056/2023 R.G. proposto da : FALLIMENTO GRUPPO ROMA RADIO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PADRE SEMERIA 33, presso lo studio dell’avvocato DI MAURO FRANCESCO (DMRFNC66B16H501H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NICOLANTI FRANCO, LOMBARDI CRISTINA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DI SAN SILVESTRO N. 8, presso lo studio dell’avvocato TANICO MARIA ANTONIETTA (TNCMNT66B53L682Z) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCHETTI LUCA (LCHLCU81A23C745V) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2757/2023 depositata il 14/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R