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Decreto — n. 35292/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 35292/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. Special Gardant Spa, the appellant, did not request a decision on the proposal, whereas the respondent, Caputo Roberto Antonio, had already lost the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal failure to respond to proposal extinction of cassation proceedings statutory time limit allocation of legal costs obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni liquidazione degli onorari difensivi determinazione del valore litigioso

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21793/2023 R.G. proposto da : SPECIAL GARDANT SPA, elettivamente domiciliato in Matera Via Roma, presso lo studio dell’avvocato LO NIGRO GUIDA ETTORE (LNGTTR54P24H501D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CAPUTO ROBERTO ANTONIO, elettivamente domiciliato in BARI VIA ABATE GIMMA, 201, presso lo studio dell’avvocato CIRIELLO CLAUDIO (CRLCLD65A12F839G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC COOP, UNIPOLREC SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n.443/2023 depositata il 23/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente CAPUTO, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizi di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del controricorrente CAPUTO. Così deciso i